Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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MEMORANDUM D’INTESA CONCERNENTE L’ACCORDO TRA LA SVIZZERA E GLI STATI UNITI D’AMERICA PER MIGLIORARE L’ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE E APPLICARE LA NORMATIVA FATCA
In relazione alla firma in data odierna dell’Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per migliorare l’adempimento fiscale internazionale e applicare la normativa FATCA (di seguito «Accordo»), la Svizzera e gli Stati Uniti desiderano confermare le seguenti intese in riferimento all’Accordo:
1. Le istruzioni pubblicate dall’IRS sul proprio sito Internet (disponibile alla data della firma del presente Memorandum d’intesa all’indirizzo
https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-
compliance-legal) sono previste applicarsi al trattamento di un accordo FFI (come definito nell’Accordo) dall’entrata in vigore dell’Accordo come segue:
a) un accordo FFI che è in vigore per un istituto finanziario svizzero registrato presso l’IRS il giorno immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo è previsto non essere rinnovato e pertanto giungere a scadenza il giorno
immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo conformemente alle disposizioni di tale accordo FFI in riferimento all’istituto finanziario svizzero;
l’accordo FFI è previsto continuare ad applicarsi a eventuali succursali dell’istituto finanziario svizzero che sono coperte dall’accordo FFI e situate in un’altra
giurisdizione;
b) un istituto finanziario svizzero il cui accordo FFI giunge a scadenza il giorno
immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo come descritto nel presente paragrafo non è tenuto a presentare all’IRS certificazioni di conformità pendenti o una certificazione finale di conformità come altrimenti previsto
dall’accordo FFI; tuttavia, se l’istituto finanziario svizzero non presenta all’IRS tali certificazioni, l’istituto finanziario svizzero dovrebbe conservare nei propri registri per sei anni una certificazione di conformità relativa al periodo dalla fine del suo più recente periodo di certificazione (o, se il primo periodo di certificazione non è terminato, la data di entrata in vigore dell’accordo FFI) al giorno immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo e fornire la certificazione all’IRS su richiesta scritta; la certificazione di cui alla precedente frase può essere completata e conservata nei registri dell’istituto finanziario svizzero (i) scaricando o stampando la certificazione pertinente dal sito www.irs.gov, compilandola, firmandola e datandola e salvando la certificazione completata nei registri dell’istituto finanziario svizzero, oppure (ii) compilando la certificazione nel portale di registrazione FATCA dell’IRS e salvando una schermata di ogni pagina della certificazione completata nei registri dell’istituto finanziario svizzero; tuttavia, se l’istituto finanziario svizzero presenta elettronicamente all’IRS una certificazione di conformità pendente o una
certificazione finale di conformità tramite il portale di registrazione FATCA dell’IRS, l’istituto finanziario svizzero non è tenuto a conservare tale certificazione nei propri registri;
c) conformemente alla sezione 12.03(C) dell’accordo FFI, nonché alle disposizioni di risoluzione dell’accordo FFI, la scadenza dell’accordo FFI in relazione a un istituto