Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 55 pagine
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F. Conti di deposito fiduciario. Un conto gestito in Svizzera aperto in relazione a uno dei seguenti elementi:
1. Un provvedimento o una sentenza di un tribunale.
2. Una vendita, uno scambio, una locazione, un affitto o un leasing di beni immobili
o mobili, purché il conto soddisfi le seguenti condizioni:
a) il conto è finanziato esclusivamente da un acconto, un anticipo, un
accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo direttamente connesso alla transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all’acquisto, allo scambio, alla locazione, all’affitto o al leasing del bene;
b) il conto è impiegato unicamente per l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, o l’obbligo del locatore o del fornitore di leasing, o del conduttore, dell’affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel contratto di locazione, di affitto o di leasing;
c) i valori patrimoniali del conto, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all’acquirente, al conduttore, all’affittuario oppure al beneficiario di leasing, o al venditore, al locatore o al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce;
d) il conto non è un conto a margine o simile aperto in relazione a una vendita o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario; e
e) il conto non è associato a un conto di carta di credito.
3. Un obbligo di un istituto finanziario per il servizio di un prestito garantito da un
bene immobile di accantonare una parte di un pagamento esclusivamente per facilitare il pagamento di tasse o assicurazioni relative al bene immobile in un momento successivo.
4. Un obbligo di un istituto finanziario esclusivamente per facilitare il pagamento di
tasse in un momento successivo.
G. Conti di giurisdizioni partner. Un conto gestito in Svizzera ed escluso dalla
definizione di conto finanziario ai sensi di un accordo tra gli Stati Uniti e un’altra giurisdizione partner per agevolare l’applicazione della normativa FATCA, purché tale conto sia soggetto agli stessi requisiti e alla stessa sorveglianza a norma del diritto di tale altra giurisdizione partner come se tale conto fosse istituito in tale giurisdizione partner e gestito da un istituto finanziario della giurisdizione partner in tale
giurisdizione partner.
VI. Definizioni. Le seguenti definizioni aggiuntive si applicano ai fini del presente