Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza
a. obbligazioni, purché i proventi non costituiscano interessi;
b. titoli di partecipazione di qualunque tipo;
c. prodotti derivati di qualunque tipo, purché i proventi non costituiscano interessi o dividendi;
d. quote in investimenti collettivi di capitale.
5Sono considerati altri redditi, i redditi che non sono interessi, dividendi né proventi da alienazione o riscatto, incluse le prestazioni erogate da assicurazioni tenute alla comunicazione e i pagamenti effettuati da un investimento collettivo di capitale secondo il capoverso 1.
Art. 7 Valuta nel quadro della notifica
1Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono indicare nelle notifiche la valuta in cui sono espressi gli importi.
2Possono indicare gli importi nelle seguenti valute:
a. nella valuta in cui il conto finanziario è aperto;
b. nella valuta di riferimento stabilita dal titolare del conto;
c. in franchi svizzeri; o
d. in dollari americani.
Sezione 4: Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri notificanti
Art. 8
1Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero notificante ai sensi della legge FATCA_M1.
2Un istituto finanziario svizzero deve annullare la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui finisce la sua qualità di istituto finanziario svizzero notificante oppure cessa la sua attività commerciale.
3La comunicazione inviata dall’istituto finanziario svizzero notificante all’AFC secondo la quale presso l’istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione non è considerata come annullamento dell’iscrizione.
4Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un istituto finanziario sotto forma di trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1. L’articolo 7 capoversi 2 e 3 della legge FATCA M1 si applica per analogia.