Progetto
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine
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Ordinanza
Art. 5 Obbligo di comunicare cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione
Art. 9
Ai sensi dell’articolo 13 della legge FATCA M1 i cambiamenti delle circostanze devono essere comunicati all’istituto finanziario svizzero entro 30 giorni.
Sezione 6: Informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS
Art. 10
1I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dalla fine di ogni anno civile:
a. il numero AVS delle persone fisiche imponibili illimitatamente nel proprio Cantone;
b. il numero d’identificazione delle imprese attribuito agli enti imponibili illimitatamente nel proprio Cantone.
2L’AFC attribuisce ai Cantoni le informazioni trasmesse automaticamente dall’IRS basandosi sulle suddette comunicazioni ed eventualmente su altri dati che, secondo l’Accordo di cooperazione del 27 giugno 20244 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA (Accordo FATCA M1), sono necessari ai fini dell’identificazione.
3L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le informazioni trasmesse dall’IRS all’autorità competente in materia di tassazione e di riscossione dell’imposta federale diretta del Cantone in cui la persona oggetto di comunicazione è imponibile illimitatamente.
4Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile.
Sezione 7: Sistema d’informazione
Art. 11 Organizzazione e gestione del sistema d’informazione
1Il sistema d’informazione dell’AFC è gestito come sistema d’informazione autonomo sulla piattaforma dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione per conto dell’AFC.
2Qualora gli stessi dati siano trattati da più unità organizzative dell’AFC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere collegati in rete tra loro per lo scambio dei dati
4 RS 0.672 …; RU …