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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine

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Ordinanza

a. fornire a ciascun agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte un nuovo certificato di trattenuta alla fonte o una conferma orale o scritta della modifica del proprio status; o

b. informare gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte con altri mezzi liberamente accessibili al pubblico in merito alla modifica del proprio status.

2Se è a conoscenza del fatto che un istituto finanziario svizzero tenuto a fornire un GIIN non figura sulla lista pubblicata dall’IRS, l’agente pagatore con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte non è tenuto a effettuare la trattenuta dell’imposta alla fonte per un periodo di 90 giorni a partire dalla data in cui è venuto a conoscenza di tale informazione.

3Se le condizioni previste dai capoversi 1 e 2 sono soddisfatte, l’istituto finanziario non è più tenuto a effettuare la trattenuta dell’imposta alla fonte.

Art. 17 Informazioni trasmesse tardivamente

1Per evitare che le informazioni vengano trasmesse tardivamente, l’AFC emana istruzioni all’attenzione degli istituti finanziari. Per informazioni trasmesse tardivamente si intendono informazioni che avrebbero dovuto essere trasmesse secondo la procedura descritta all’articolo 11 paragrafo 3 dell’Accordo FATCA M1.

2Nel caso in cui le informazioni sono trasmesse dopo la fine dell’anno civile che segue l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, l’AFC pubblica direttive tecniche relative all’adempimento degli obblighi di trasmissione.

3In ogni caso, gli istituti finanziari svizzeri notificanti trasmettono direttamente le informazioni all’AFC a partire dalla fine dell’anno civile che segue l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi