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Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine

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Ordinanza

6Conformemene all’accordo FFI6, la scadenza dell’accordo FFI non influisce sugli obblighi di diligenza, di ritenuta d’imposta alla fonte, di trasmissione di informazioni o su altri obblighi dell’istituto finanziario svizzero riguardanti un anno civile per il quale l’accordo FFI era in vigore.

Art. 15 Registrazione presso l’IRS

1Un istituto finanziario svizzero registrato presso l’IRS prima dell’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, e il cui status non è stato revocato, è autorizzato a continuare a utilizzare lo stesso numero di identificazione globale per intermediari (Global Intermediary Identification Number, GIIN) che ha ottenuto al momento della registrazione presso l’IRS, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a. all’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 e, dopo che l’IRS avrà modificato lo status dell’istituto finanziario svizzero interessato in «registration incomplete» sul portale di registrazione FATCA e notificato l’istituto finanziario svizzero interessato; e

b. l’istituto finanziario svizzero si ricollega al portale di registrazione FATCA e ripresenta la sua registrazione presso l’IRS.

2Per figurare nella lista degli istituti finanziari esteri dell’IRS7 dal mese successivo all’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1, l’istituto finanziario svizzero interessato dovrà seguire la procedura di cui al capoverso 1 entro 20 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M18.

3Gli istituti finanziari svizzeri che sono entità collegate devono seguire le tappe descritte al capoverso 1 affinché possano continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione dell’intero gruppo.

4L’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 e la reiscrizione dell’istituto finanziario svizzero conformemente al capoverso 1, che è l’istituto finanziario principale (Lead FI), non incide sullo status dei membri per i quali l’istituto finanziario svizzero è l’istituto principale. Ciò signfica che tutti i membri il cui status non è stato revocato possono continuare a utilizzare gli stessi GIIN ottenuti al momento della registrazione presso l’IRS.

5Gli istituti finanziari svizzeri che sono succursali di un istituto finanziario non residente in Svizzera non devono seguire le tappe descritte al capoverso 1 e continuano a utilizzare i GIIN ottenuti al momento della loro registrazione presso l’IRS.

Art. 16 Trattenuta dell’imposta alla fonte

1Gli istituti finanziari svizzeri il cui status è modificato con l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 devono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1:

6 Sezione 12.03 (C)

7 La lista può essere consultata all’indirizzo: apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf.

8 La lista aggiornata include soltanto gli istituti finanziari che sono stati approvati cinque giorni lavorativi prima del primo giorno del mese successivo.