Progetto

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Ordinanza

di base nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.

3Il Dipartimento federale delle finanze può disciplinare nel dettaglio l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione dell’AFC.

Art. 12 Categorie dei dati personali trattati

L’AFC è autorizzata a trattare i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’Accordo FATCA M1.

Art. 13 Distruzione dei dati

L’AFC distrugge i dati al più tardi entro 20 anni a contare dalla fine dell’anno civile in cui li ha ricevuti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 14 Trattamento dell’accordo FFI

1Un istituto finanziario svizzero iscritto nel registro dell’Internal Revenue Service M1 (IRS) il giorno immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1 non deve rinnovare l’accordo FFI, che giunge a scadenza alla stessa data.

2In deroga al capoverso 1, l’accordo FFI continuerà ad applicarsi a tutte le succursali dell’istituto finanziario svizzero che sono situate in un’altra giurisdizione per la quale è richiesto tale accordo.

3Un istituto finanziario svizzero il cui accordo FFI giunge a scadenza come descritto al capoverso 1 non è tenuto a presentare all’IRS una certificazione di conformità finale. Se non presenta una certificazione finale di conformità, l’istituto finanziario svizzero dovrà conservare nei propri registri per un periodo di sei anni una certificazione di conformità relativa al periodo compreso tra la fine del suo più recente periodo di certificazione e il giorno immediatamente antecedente l’entrata in vigore dell’Accordo FATCA M1.

4La certificazione descritta al capoverso 3 può essere completata e conservata:

a. scaricando o stampando la certificazione pertinente dal sito Internet dell’IRS5, completandola, firmandola e datandola e salvandola nei propri registri; o

b. completando la certificazione nel portale di registrazione FATCA dell’IRS e salvando una schermata di ogni pagina nei propri registri.

5In deroga al capoverso 4, se l’istituto finanziario svizzero presenta una certificazione di conformità pendente o finale per via elettronica all’IRS tramite il portale di registrazione FATCA dell’IRS, non è tenuto a conservarla nei propri registri.

5 www.irs.gov