Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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mentre la visita permette di dimostrare che le infrastrutture rispettano le condizioni di confidenzialità.

Il presente progetto di legge disciplina le condizioni e le modalità relative allo scambio di informazioni. Il punto di contatto nazionale, ossia l’AFC, è competente per tale scambio. Ricopre il ruolo di sportello informativo tra la Svizzera e gli Stati Uniti, da un lato, e tra le autorità federali e le autorità cantonali, dall’altro. L’AFC può trattare le informazioni che riceve soltanto nei limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati in un sistema di trattamento dei casi per l’adempimento dei compiti dell’AFC sono conservati solo per il tempo strettamente necessario. L’AFC istituirà un sistema d’informazione al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Tale sistema sarà regolarmente oggetto di un controllo successivo tra autorità competenti per assicurarsi dello svolgimento ordinato dello scambio. Garantirà il rispetto degli obblighi di protezione dei dati nell’ambito del loro trattamento in Svizzera e della loro trasmissione (cfr. art. 19 cpv. 4 lett. c e d della legge FATCA M1 e art. 12 dell’ordinanza FATCA M1). La conservazione (art. 19 cpv. 4 lett. e della legge FATCA M1 e art. 13 dell’ordinanza FATCA M1), la trasmissione (art. 17 cpv. 3 della legge FATCA M1) e il trattamento (art. 17 cpv. 1 e art. 24 della legge FATCA M1 e art. 12 dell’ordinanza FATCA M1) delle informazioni di cui alla presente regolamentazione sono disciplinati dalle citate disposizioni della legge FATCA M1.

Inoltre, la valutazione preliminare dei rischi dimostra che non sussistono rischi particolari relativamente allo scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo FATCA M1.

La protezione e la sicurezza dei dati sono quindi garantite grazie alle disposizioni legali applicabili e sono rafforzate dai diversi meccanismi di verifica introdotti.