Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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In riferimento alla stima delle ripercussioni economiche per la Confederazione (n. 8.1), i costi per il periodo 2025–2027 possono essere considerati come una spesa unica generata dall’attuazione dell’Accordo FATCA M1. Rappresentano una spesa inferiore alla soglia di 20 milioni di franchi. Inoltre, la voce dei costi relativa alla necessità di assunzione di un lavoratore supplementare è integrata nei nove posti supplementari in seno alla divisione DPB dell’AFC. A partire dal 2028 i costi sono quindi inferiori a 2 milioni di franchi all’anno. Nessuna delle due soglie è superata e il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.

8.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

La ripartizione dei costi determinati dall’introduzione del modello 1 e delle maggiori entrate fiscali è proporzionale alle competenze applicabili in materia di imposte. Dato infatti che l’Accordo FATCA M1 consentirà di ricevere informazioni sui conti finanziari, pertiene alle imposte sul reddito e sugli utili.

Ne consegue che la Confederazione potrà attendersi entrate fiscali associate all’imposta federale diretta (reddito o utili). Quanto ai Cantoni e Comuni, potranno attendersi entrate aggiuntive a livello di imposta sul reddito (utili) e sulla sostanza.

8.6 Delega di competenze legislative

Secondo l’articolo 3 capoverso 5 della legge FATCA M1, il Consiglio federale può stabilire i criteri secondo cui un istituto finanziario è considerato residente in Svizzera. Disciplina, in particolare, quale tipo di assoggettamento fiscale è necessario affinché gli istituti finanziari siano considerati residenti in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1. Stabilisce inoltre quali istituti finanziari esentati da imposta sono considerati residenti in Svizzera ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1.

Conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del TDT ai sensi di tale articolo. Questa delega, che mira a mantenere la prassi esistente, appare oggettivamente adeguata e consente un rapido adattamento a eventuali cambiamenti in questo ambito.

Secondo l’articolo 19 capoverso 4 della legge FATCA M1, il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti la gestione del sistema d’informazione dell’AFC contenente i dati ricevuti secondo la CDI CH-USA e la legge FATCA M1, in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati personali trattati, l’elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, le autorizzazioni di accesso e di trattamento, nonché la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. Questa delega corrisponde alla procedura usuale.