Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine
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L’articolo 19 capoverso 5 della legge FATCA M1 stabilisce che l’AFC può concedere alle autorità svizzere a cui inoltra le informazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1 l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione di cui tali autorità necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Il Consiglio federale stabilisce per via d’ordinanza a quali autorità e per quali dati l’AFC concede l’accesso.
L’Accordo FATCA M1 prevede lo scambio di informazioni soltanto su base elettronica. Di conseguenza, la legge FATCA M1 deve conferire una delega di competenze al fine di permettere all’AFC di esigere che gli istituti finanziari svizzeri trasmettano le informazioni richieste unicamente in tale forma. L’articolo 24 autorizza quindi il Consiglio federale a disciplinare la procedura che dovrà essere obbligatoriamente applicata dai soggetti interessati.
L’articolo 37 prevede una delega di competenze affinché il Consiglio federale possa emanare le disposizioni transitorie necessarie ad assicurare la continuità dello scambio di informazioni nell’anno del cambiamento di modello. Ciò consente, in particolare, di disciplinare l’invio delle informazioni trasmesse tardivamente che deve essere effettuato secondo una procedura particolare, a motivo del cambiamento dello schema XML.
8.7 Protezione dei dati
L’Accordo FATCA M1 e la legge FATCA M1 disciplinano lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Come l’Accordo FATCA secondo il modello 2 e la legge FATCA secondo il modello 2, il modello 1 prevede specifiche misure di protezione dei dati oltre alle garanzie generali previste dalla CDI CH-USA. La trasmissione delle informazioni dalla Svizzera agli Stati Uniti si svolge già su tale base. Si tratta dunque di completare lo scambio con il trasferimento delle informazioni dagli Stati Uniti alla Svizzera. Sarà scambiato lo stesso tipo di informazioni.
Conformemente all’articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo, le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti si impegnano a stipulare un CAA per stabilire la procedura di scambio automatico. Tale CAA, attualmente in corso di negoziazione, consentirà di precisare la procedura di scambio di informazioni nonché le disposizioni relative alla protezione dei dati e della confidenzialità. Permetterà di confermare formalmente il superamento di una verifica (assessment) relativa alla protezione dei dati (cfr. l’International Data Safeguards & Infrastructure Workbook47 dell’IRS). Completerà quindi l’Accordo FATCA M1.
La negoziazione di tale CAA è sottoposta a due condizioni: la prima è la firma dell’Accordo FATCA M1; la seconda è il superamento dell’assessment sulla protezione dei dati, che si compone di due elementi: un questionario e una visita in loco delle infrastrutture. Il questionario consente di illustrare le procedure e il quadro giuridico,
47 https://www.irs.gov/pub/fatca/IntlSafeguardsWorkbook.pdf