Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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La regolamentazione interna dell’esecuzione della legge FATCA M1 non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, pertanto la legge FATCA M1 si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.

8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera si è impegnata ad attuare il regime FATCA con gli Stati Uniti per favorire e migliorare l’adempimento fiscale. Dal momento che gli Stati Uniti prevedono due modelli FATCA, l’attuale cambiamento è compatibile con gli obblighi internazionali.

L’Accordo FATCA M1 consente alla Svizzera di allineare la prassi FATCA a quella relativa allo scambio automatico di informazioni, e quindi di fondare lo scambio su una base automatica e reciproca tra autorità competenti.

Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente progetto.

8.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto, o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali, sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200246 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

Nell’Accordo FATCA M1 sono contenute disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Accordo FATCA M1 è sottoposto a referendum in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

L’implementazione della legge di attuazione dell’Accordo FATCA M1 è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

8.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

46 RS 171.10