Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/44: Accordo die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1, legge federale die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 ed Ordinanza die cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA fondato sul modello 1 · 76 pagine

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Le risorse del progetto riguardano il fabbisogno di personale e i costi di attuazione, segnatamente per lo sviluppo dell’infrastruttura informatica. Gli istituti finanziari dovranno infatti sviluppare e testare la nuova procedura informatica di raccolta e trasmissione delle informazioni. Saranno inoltre tenuti ad assicurare in parallelo il funzionamento della trasmissione delle informazioni secondo il modello 2 della normativa FATCA.

Secondo gli ambienti interessati, la gestione di clienti statunitensi con il modello 1 della normativa FATCA dovrebbe produrre una riduzione degli oneri di gestione a lungo termine. Il motivo è che gli istituti finanziari non dovranno più distinguere i clienti statunitensi che hanno fornito il consenso alla trasmissione delle informazioni da quelli che non l’hanno fornito. Di conseguenza, il carico di lavoro associato a tale obbligo sarà ridotto, in quanto tutti i conti statunitensi identificati come conti oggetto di comunicazione saranno inclusi nella trasmissione delle informazioni in modo univoco. L’Accordo FATCA M1 comporterà inoltre l’eliminazione della doppia trasmissione, ossia di una prima trasmissione direttamente all’IRS e una seconda all’AFC per rispondere alle domande raggruppate relative a clienti che non hanno dato il consenso.

8 Aspetti giuridici

8.1 Costituzionalità

8.1.1 Decreto federale che approva l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli

Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA

L’avamprogetto di decreto federale che approva l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199945 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Ai sensi dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale ha la competenza di approvare trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). L’Accordo FATCA M1 è un trattato internazionale la cui approvazione non spetta al Consiglio federale, bensì di conseguenza all’Assemblea federale.

8.1.2 Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati

Uniti d’America secondo il modello 1 (legge FATCA M1)

La legge FATCA M1 si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo l’Accordo FATCA M1.

45 RS 101