Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
2.1.4 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è fondamentalmente impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen a decorrere dalla firma dell’AAS il 26 ottobre 2004.
L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale dispone quindi di un termine di 30 giorni per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera intende recepire tale sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dall’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS).
Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le norme costituzionali, tale trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dall’Assemblea federale e, in caso di referendum, dal Popolo.
Il presente regolamento (UE) 2024/1717 è giuridicamente vincolante; il suo recepimento richiede pertanto la conclusione di uno scambio di note.
In questo caso l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (v. n. 2.7.3); nella nota di risposta del giorno (data) la Svizzera ha comunicato all’UE che lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE per recepire e trasporre lo sviluppo dell’acquis di Schengen. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum.
Il presente regolamento (UE) 2024/1717 reca modifica al CFS, il quale rappresenta un atto rilevante ai fini di Schengen.
Avendo già recepito tale atto come sviluppo dell’acquis di Schengen, nell’ambito del recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 la Svizzera deve dunque procedere altresì alla modifica delle pertinenti basi giuridiche nazionali.
Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE sono adempiuti, la Svizzera ne informa per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione del regolamento UE, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica degli scambi di note.
A partire dal momento della notifica del regolamento da parte dell’UE la Svizzera ha a disposizione al massimo due anni per il recepimento e la trasposizione. Poiché nella fattispecie il regolamento UE è stato notificato alla Svizzera già il 24 maggio 2024, e quindi prima dell’adozione formale avvenuta il 13 giugno 2024, il termine di cui sopra