Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

Tali modifiche mirano a contrastare il nuovo fenomeno della strumentalizzazione dei migranti e quindi dell’utilizzo dei flussi migratori quale strumento politico finalizzato alla destabilizzazione dello spazio Schengen nel suo complesso.

2.2.3 Nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio Schengen in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala (art. 28 CFS)

Una misura come il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala può essere adottata da diversi Stati Schengen. A seconda della durata dei controlli di frontiera, tale misura può ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci all’interno dell’UE o dello spazio Schengen.

Per questi motivi, il CFS prevede ora un nuovo meccanismo di salvaguardia (art. 28 CFS) volto a garantire un impiego coerente dei controlli di frontiera alle frontiere interne.

Questo meccanismo autorizza il Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione europea, a emanare una decisione di esecuzione che consente agli Stati Schengen di ripristinare, in modo coordinato, i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi. Prerequisito fondamentale a tal fine è il sussistere di un’emergenza di sanità pubblica che investa diversi Stati Schengen. Qualora la situazione di minaccia dovesse perdurare, la misura può essere prorogata per periodi di massimo sei mesi ciascuno su proposta della Commissione europea (art. 28 par. 2 CFS). In simili casi, il CFS non prescrive un periodo di durata massimo. Tuttavia, la durata delle misure non può eccedere quanto necessario per rispondere alla minaccia individuata (art. 25 par. 2 CFS).

La Commissione europea, qualora dovesse ritenere che tali controlli non siano proporzionati alla minaccia, può raccomandare misure alternative. Le sue raccomandazioni non sono tuttavia giuridicamente vincolanti.

È fatto salvo il diritto degli Stati Schengen di adottare misure supplementari volte a limitare la portata dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla base dell’articolo 23 CFS.

Tale modifica mira a un miglioramento tanto in termini di coordinamento delle misure necessarie a livello europeo quanto in termini di pianificazione degli Stati Schengen. Allo stesso tempo, intende salvaguardare appieno la sovranità degli Stati Schengen in materia di ripristino dei controlli di frontiera.

Il nuovo meccanismo integra l’attuale meccanismo attivabile in caso di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne Schengen di cui all’articolo 29 CFS, il quale rimane invariato.