Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
Il CFS è stato emanato nel 20064. Sostituisce disposizioni fondamentali della Convenzione di applicazione del 19 giugno 19905 dell’Accordo di Schengen (CAS) e condensa all’interno di un unico atto le norme comuni per il controllo delle frontiere esterne e interne dello spazio Schengen. Oltre a costituire la base giuridica attuale per l’attraversamento delle frontiere esterne e interne dello spazio Schengen, contiene disposizioni sulle condizioni d’ingresso e i principi da osservare nell’ambito dei controlli di frontiera (p. es. verifiche obbligatorie nel sistema d’informazione Schengen [SIS], corsie separate ai valichi di frontiera, intensità dei controlli, risorse finanziarie e in termini di personale per i controlli di frontiera). Il CFS definisce inoltre gli obblighi generali per l’eliminazione dei controlli di frontiera alle frontiere interne e disciplina le condizioni e le procedure per il ripristino temporaneo di tali controlli in casi speciali.
Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità (art. 22 CFS). Ciò non pregiudica le verifiche sulle persone nell’ambito dei controlli doganali e l’esercizio delle competenze di polizia: si pensi, a tale proposito, alle verifiche sulle persone volte alla ricerca mirata di merci vietate, soggette ad autorizzazione e/o non imposte (p. es. prodotti della carne e del tabacco, droghe o armi), ammesse anche in assenza di sospetti fondati, così come alle verifiche di identità che talvolta si rendono necessarie nell’ambito dei controlli doganali. Simili verifiche sulle persone, del resto, sono previste anche dal CFS, laddove giustificate per motivi di polizia o necessarie ad accertare una situazione di minaccia. Tuttavia, esse non possono avere effetto equivalente ai controlli di frontiera (art. 23 CFS).
A differenza delle frontiere interne, le frontiere esterne Schengen possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera stabiliti (art. 5 CFS), in corrispondenza dei quali si procede a verificare le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS. Le verifiche variano a seconda che si tratti di beneficiari del diritto alla libera circolazione o di cittadini di Stati terzi (art. 8 CFS). Qualora le condizioni d’ingresso non risultino soddisfatte, è possibile che si proceda al respingimento della persona interessata (art. 14 CFS).
Le attuali norme del CFS accordano agli Stati Schengen la possibilità di introdurre controlli temporanei alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il ripristino di simili controlli deve tuttavia rimanere un’eccezione e avvenire in misura proporzionata; non appena vengono meno i motivi che li hanno giustificati, i controlli devono essere revocati.
Finora, il CFS prevedeva due procedure per il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (senza la necessità di una decisione del Consiglio dell’UE), a seconda che questo fosse reso necessario da eventi imprevedibili o prevedibili:
4 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
5 Convenzione di applicazione del 19 giu. 1990 dell’Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.