Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
Durante la pandemia un gran numero di Stati Schengen ha ripristinato unilateralmente i controlli di frontiera alle frontiere interne. Inoltre, gli Stati Schengen hanno attuato la suddetta raccomandazione a tratti in modo molto diverso.
La ravvisata difformità a livello di procedure adottate ha talvolta messo a rischio il corretto funzionamento del mercato unico dell’UE, ha compromesso la circolazione delle persone al suo interno e ha avuto un impatto negativo sulle persone che vivono e lavorano nelle regioni transfrontaliere nonché sulle catene di approvvigionamento. Per evitare che simili situazioni si ripetano, all’interno del CFS è stato inserito, in forza del presente regolamento UE, un nuovo meccanismo che consente di definire procedure uniformi e vincolanti. Al Consiglio dell’UE è ora conferito il potere di prevedere in modo tempestivo, mediante un regolamento di esecuzione, restrizioni temporanee dei viaggi alle frontiere esterne Schengen, qualora ciò si renda necessario per salvaguardare la salute pubblica. Le condizioni quadro necessarie per un simile regolamento di esecuzione sono definite all’articolo 21bisCFS. Le restrizioni dei viaggi alle frontiere esterne Schengen, per esempio, possono essere applicate soltanto finché perdura la minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen. Le misure previste possono inoltre includere altre misure di carattere sanitario, quali test, quarantena e autoisolamento, oltre alle restrizioni all’ingresso alle frontiere esterne Schengen. Quanto a queste ultime, il CFS contempla delle eccezioni per alcune categorie di persone (p. es. beneficiari del diritto alla libera circolazione o cittadini di Stati terzi che siano soggiornanti di lungo periodo). Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie. Qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
Al fine di salvaguardare la salute pubblica, gli Stati Schengen possono adottare sul loro territorio restrizioni più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE; nel farlo, devono tuttavia garantire che le restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio Schengen (cfr. art. 21bis par. 2 CFS).
2.2.2 Risposta alla strumentalizzazione dei migranti alle frontiere esterne Schengen (art. 5 par. 4 CFS)
Con «strumentalizzazione dei migranti», si fa riferimento a una situazione in cui uno Stato terzo incoraggia flussi migratori irregolari favorendo attivamente o agevolando lo spostamento verso le frontiere esterne Schengen di cittadini di Stati terzi. In risposta alla crescente strumentalizzazione da parte degli attori statali, la disposizione relativa ai valichi di frontiera è stata modificata e integrata (art. 5 CFS).
Gli Stati Schengen che si trovano a far fronte a una situazione di strumentalizzazione dei migranti possono limitare immediatamente il numero di valichi di frontiera o gli orari di apertura (art. 5 par. 4 CFS). Tali limitazioni sono attuate in modo proporzionato.
Qualora cittadini di Stati terzi tentino in massa di forzare l’ingresso nello spazio Schengen con mezzi violenti, gli Stati Schengen possono ora adottare, nel rispetto dei diritti fondamentali, le misure che ritengono necessarie e proporzionate al fine di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna (art. 5 par. 4 CFS).