Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

Il recepimento del regolamento UE e i relativi adeguamenti di legge sono compatibili anche con gli altri impegni internazionali della Svizzera.

2.7.3 Forma del decreto federale e dell’atto di attuazione

Il recepimento del regolamento UE non implica l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali, ragion per cui il decreto federale che approva e traspone il relativo scambio di note non sottostà a referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 202229 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.

Il presente scambio di note ha una durata indeterminata, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a nessuna organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 comporta modifiche legislative. Il decreto federale che approva e traspone il relativo scambio di note deve essere pertanto sottoposto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

L’Assemblea federale approva trattati internazionali che sottostanno a referendum mediante decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl).

Secondo l’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche legislative necessarie per l’attuazione di trattati internazionali possono essere incluse nel decreto di approvazione quando questo sottostà a referendum facoltativo. Le disposizioni di legge proposte sono necessarie per il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 e trovano il loro fondamento direttamente negli impegni al suo interno previsti. L’avamprogetto dell’atto di attuazione può pertanto essere incluso nel decreto di approvazione.

2.7.4 Delega di competenze legislative

Di seguito sono illustrate le deleghe al Consiglio federale contenute nell’avamprogetto.

29 RS 171.10