Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
2.6.3 Ripercussioni in altri settori
Non è attesa alcuna ripercussione nei settori dell’economia, della società e dell’ambiente.
2.7 Aspetti giuridici
2.7.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale27 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione.
L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale il potere di firmare e ratificare i trattati internazionali.
In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199728 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Nel caso di specie, secondo l’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi sull’obbligo del visto e sull’esecuzione del controllo al confine. Poiché il regolamento da recepire modifica, tra le altre cose, il disciplinamento del CFS in materia di condizioni e procedure per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, il presente scambio di note rientra nel campo di applicazione dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI. In questo caso, tuttavia, è necessaria una modifica della LStrI, all’interno della quale occorre per esempio disciplinare una procedura di allontanamento, in linea con le novità di cui all’articolo 23bisCFS. Il Consiglio federale non può però procedere in autonomia a un simile adeguamento, ragion per cui lo scambio di note concernente il recepimento della modifica del CFS deve essere sottoposto per approvazione al Parlamento congiuntamente alla modifica della LStrI necessaria per la sua trasposizione.
2.7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Con il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 come sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie gli impegni assunti dinanzi all’UE nel quadro dell’AAS, garantendo controlli di frontiera uniformi alle frontiere esterne Schengen nonché controlli alle frontiere interne e nella zona in prossimità della frontiera.
27RS 101