Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

standard, un foglio informativo contenente, in particolare, informazioni sulle basi giuridiche della decisione, sulla possibilità di presentare ricorso e sulle conseguenze del mancato rispetto del termine di partenza.

Poiché il trasferimento secondo l’articolo 23bisCFS è avviato nell’ambito della cooperazione transfrontaliera mediante un modulo conforme all’allegato XII parte B CFS, l’attuale articolo 64f capoverso 2 LStrI deve essere integrato di conseguenza con l’articolo 64cbiscapoverso 3 LStrI. Anche in questi casi non si procede alla traduzione del modulo.

Art. 65a Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica

negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

L’articolo 21bisCFS trasferisce al Consiglio dell’UE, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che rappresenta una minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen, il potere di imporre restrizioni dei viaggi essenziali e non essenziali verso l’UE alle frontiere esterne Schengen. Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie. Tale disposizione è direttamente applicabile e non richiede quindi una trasposizione nel diritto svizzero. Il nuovo articolo 65a AP-LStrI disciplina, in aggiunta, che il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 della legge federale del 28 settembre 201226 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie; LEp) al fine di tutelare la salute pubblica.

Cpv. 1

Secondo il CFS, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, gli Stati Schengen hanno la facoltà di prevedere sul proprio territorio restrizioni temporanee più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE (art. 21bis CFS). Simili restrizioni, volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile alle frontiere esterne e interne della Svizzera, trovano in questo caso il loro fondamento nell’articolo 41 LEp.

Cpv. 2

Come già accaduto durante la pandemia di COVID-19, devono poter essere autorizzate, in singoli casi, deroghe alle restrizioni d’entrata. Un disciplinamento in tal senso è inserito al capoverso 2. Per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di impegni internazionali, la SEM può ora autorizzare deroghe alle restrizioni d’entrata, sempreché ciò non comprometta impegni della Svizzera derivanti dal diritto internazionale (cfr. anche art. 3 cpv. 4 OEV). Su richiesta, valuta caso per caso se tali deroghe sono giustificate.

26 RS 818.101