Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

stranieri che non sono in possesso dell’autorizzazione necessaria oppure che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 LStrI, e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) possono essere trasferiti verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente. Tale procedura non si applica agli stranieri che presentano una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea (lett. c).

Cpv. 2

È possibile astenersi dall’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a LstrI. In primo luogo, occorre quindi verificare se la persona interessata può essere allontanata sulla base di un accordo già esistente in materia di riammissione.

Cpv. 3 e 4

Il CFS dispone che deve essere prevista la possibilità di presentare ricorso contro una simile misura. I motivi per cui la persona interessata non è autorizzata a soggiornare nello Stato Schengen in cui è rintracciata sono indicati nel provvedimento di trasferimento, ossia nel modulo uniforme di cui nell’allegato XII parte B CFS.

Sulla base del capoverso 4, è possibile presentare ricorso contro una decisione in tal senso entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo, a patto che l’autorità di ricorso non si pronunci a favore della restituzione di tale effetto.

Cpv. 5

Ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità competente può trattenere lo straniero rintracciato per massimo 24 ore (cfr. anche art. 73 LStrI). Trascorso tale arco di tempo, non è più possibile procedere all’allontanamento sulla base dell’articolo 64cbisLStrI e dell’articolo 23bisCFS e occorre dunque emanare una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64 LStrI.

Art. 64d cpv. 2 lett. g

L’articolo 64d capoverso 2 LStrI disciplina i casi in cui l’allontanamento è immediatamente esecutivo o in cui, in presenza di circostanze particolari, può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.

L’allegato XII parte A CFS dispone che il trasferimento secondo l’articolo 23bisCFS deve aver luogo entro 24 ore nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Il capoverso 2 deve pertanto essere integrato con una nuova lettera g.

Art. 64f cpv. 2, primo periodo

La decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard non è tradotta. In questo caso, alla persona interessata deve essere consegnato, insieme al modulo