Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 8 cpv. 1, 3 e 5 Ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne
Le competenze del Consiglio federale e del DFGP in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono attualmente disciplinate dall’articolo 30 OEV. Nell’ambito del presente progetto, il contenuto di tale disposizione è ora elevato a rango di legge. Il fatto che il Consiglio federale o il DFGP decreti il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne è da considerarsi un atto materiale, dal momento che ciò non impatta direttamente sullo statuto dei privati. Non si tratta quindi in questi casi di decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa (PA), bensì di decisioni che, vista la loro natura, non soggiacciono né a pubblicazione né a ricorso.
Art. 8 cpv. 5 Modalità di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne
Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano le modalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 65a cpv. 1
Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano le restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen della Svizzera per evitare un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala.
Art. 66 cpv. 2 Persona di fiducia nella procedura di allontanamento
Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.
2.7.5 Protezione dei dati
Benché non preveda disposizioni specifiche sulla protezione dei dati, in quanto recante per lo più modifica del CFS, il presente regolamento UE è in linea con il diritto dell’UE in materia. Il considerando 53 della presente modifica del CFS stabilisce che i controlli delle autorità competenti nel territorio degli Stati Schengen sono effettuati rispettando nella loro interezza le norme di protezione dei dati previste dal diritto