Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

con validità territoriale e temporale limitata, in linea con la procedura prevista nel caso dei visti Schengen. Per esempio, l’entrata può essere autorizzata in caso di malattia grave o decesso di un parente o di un’altra persona di riferimento in Svizzera (motivi umanitari) oppure in caso di eventi politici o culturali ufficiali in Svizzera, come il World Economic Forum (WEF) a Davos (motivi di interesse nazionale). In casi di questo tipo, deve ora essere possibile poter consultare il DFAE tramite N-ETIAS.

Il DFAE deve poter visualizzare le richieste di consultazione in N-ETIAS nonché inserire e salvare le risposte nel sistema in qualità di utente. L’articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI deve pertanto essere modificato in modo tale che un simile accesso sia riconosciuto anche al DFAE.

La decisione finale in merito alla domanda viene presa dalla NES e registrata, con indicazione dei motivi che la giustificano, nel software ETIAS dell’UE.

3.3 Commento all’articolo

Art. 108j cpv. 1 lett. b

L’articolo 108j LStrI disciplina l’accesso a N-ETIAS: per ogni autorità cui è consentito l’accesso sono stabiliti la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell’accesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati, saranno disciplinati a livello di ordinanza.

L’accesso ai dati di N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM – nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES o nell’ambito della procedura di consultazione – nonché del SIC e di fedpol. Tale accesso è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con autorizzazioni per i relativi collaboratori.

Per il trattamento delle richieste di consultazione nell’ambito del trattamento delle domande ETIAS, l’accesso è consentito al momento soltanto al personale del SIC e di fedpol. Con la presente modifica della LStrI si intende fare in modo che anche i collaboratori del DFAE possano visualizzare le richieste di consultazione in N-ETIAS, in particolare in caso di domande di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida solo per un territorio e un periodo limitati, nonché inserire e salvare le risposte nel sistema in qualità di utenti. Di conseguenza, oltre al SIC e a fedpol, all’articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI è menzionato ora anche il DFAE.

3.4 Necessità di coordinamento con il progetto per il recepimento e la trasposizione del regolamento ETIAS

Sussiste una particolare necessità di coordinamento in relazione al progetto per il recepimento e la trasposizione delle basi giuridiche per la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini di ETIAS.