Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine
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Rapporto esplicativo
l’entrata in vigore della presente disposizione, l’articolo 29 capoverso 1 OEV può dunque essere abrogato.
L’attuale disciplinamento di cui al capoverso 3 è stralciato, dal momento che, ai sensi della sentenza C-143/22 ADDE del 21 settembre 202342 della CGUE, il CFS non autorizza la Svizzera, neanche in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, a rifiutare l’entrata agli stranieri direttamente alla frontiera. Gli stranieri rintracciati il cui soggiorno in Svizzera è irregolare e che non presentano una domanda d’asilo devono essere allontanati dalla Svizzera e dallo spazio Schengen sulla base delle prescrizioni della direttiva rimpatri. Restano tuttavia applicabili gli accordi bilaterali già esistenti in materia di riammissione.
Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo43
Il presente articolo disciplina la sorveglianza dell’arrivo di passeggeri all’aeroporto. Nell’ambito del progetto, si procede esclusivamente a un adeguamento redazionale con il CFS («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI) e a rimuovere il rimando agli articoli 7 e 9 LStrI.
Sussiste tuttavia una necessità di coordinamento con il progetto interoperabilità (v.
n. 4.4.2), dal momento che, in tale contesto, l’attuale articolo 103 LStrI è trasferito, senza alcuna modifica sul piano materiale, nell’articolo 9a LStrI.
Art. 65, rubrica e cpv. 1
Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che
costituiscono frontiera esterna Schengen
La rubrica è armonizzata con il CFS, senza alcuna modifica sul piano materiale. Il diritto Schengen44 riconosce due sole categorie di frontiere aeree esterne, ossia «aeroporti internazionali» (franc. «aéroports internationaux», ted. «internationale Flughäfen») e «aerodromi» (franc. «aérodromes», ted. «Landeplätze»). La Svizzera, dal canto suo, suddivide le frontiere aeree esterne in quattro sotto-categorie (A, B, C, D), in conformità con la prassi doganale. Sotto il profilo del diritto in materia di stranieri questa suddivisione non comporta alcun valore aggiunto, ragion per cui si intende rinunciarvi in futuro. La distinzione tra «aeroporti internazionali» e «aerodromi» si fonda in particolare sulle dimensioni, sul numero di voli e sulla regolarità dei collegamenti internazionali (in particolare voli di linea e charter). Nel caso della separazione tra passeggeri Schengen e passeggeri non Schengen, per esempio, tale distinzione fa sì che, presso gli aeroporti internazionali, debbano essere adottate misure di natura strutturale che rendano possibile separare fisicamente i passeggeri, mentre nel caso degli aerodromi risultano sufficienti misure di natura organizzativa. Inoltre, presso gli aerodromi non è necessaria la presenza costante delle autorità competenti per il controllo di frontiera, purché sia garantito che le stesse possano trovarsi tempestivamente sul posto in caso di bisogno.
42 ECLI:EU:C:2023:689 della Corte del 21 set. 2023 nella causa C‑143/22 nel procedimento ADDE
43 FF 2021 674
44 All. VI, n. 2 CFS