Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

La nuova disposizione precisa che i controlli di frontiera sono retti dal CFS.

Dal momento che l’impiego delle nozioni relative ai controlli di frontiera all’interno del CFS, vincolante per la Svizzera, non è uniforme a quello di cui nella LStrI, si rende ora necessario un adeguamento di quest’ultima.

Secondo il CFS, la nozione di «controllo di frontiera» include sia la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera sia la verifica di frontiera in ingresso e in uscita a questi valichi, laddove con «verifica di frontiera» si intende il processo operativo cui sono sottoposte le persone all’attraversamento della frontiera esterna Schengen.

Tra l’altro, conformemente al CFS, tale nozione di «controllo di frontiera» è impiegata anche in relazione al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25 segg. CFS).

La LStrI e le sue disposizioni esecutive fanno al momento ricorso, esclusivamente, alle nozioni di «controllo al/di confine» e «controllo delle/sulle persone». La LStrI non impiega la nozione di «verifica di frontiera» utilizzata dal CFS. Ricorre invece la nozione di «passaggio di confine», sebbene il riferimento non sia sempre alla sola frontiera esterna Schengen, come nel caso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LStrI, in cui tale nozione è utilizzata per intendere l’entrata in Svizzera tanto da uno Stato Schengen quanto (per via aerea) da uno Stato terzo. L’impiego delle nozioni di «controllo al/di confine» e «controllo delle/sulle persone» non riflette dunque in modo altrettanto chiaro la distinzione operata dal CFS. Anzi, si può dire che nel diritto nazionale le due nozioni siano utilizzate per lo più come sinonimi: si pensi a quei casi in cui nella rubrica ne viene impiegata una e nella relativa disposizione un’altra oppure in cui all’interno dello stesso capoverso sono addirittura utilizzate entrambe, in modo tra l’altro apparentemente equivalente (p. es. art. 7, 9 e 104a cpv. 3 LStrI).

Pertanto, con riferimento alle definizioni del CFS, occorre impiegare sistematicamente la nozione di «controllo di frontiera» laddove il diritto nazionale vigente utilizza quella di «controllo delle/sulle persone» con riferimento al passaggio della frontiera esterna Schengen. Queste nozioni vanno adeguate anche a livello di ordinanza (p. es. art. 31 OEV).

Ove si tratti di controlli ai sensi del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25 segg. CFS), occorre invece impiegare d’ora in poi nella LStrI la nozione di «controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera».

Cpv. 3

Il tenore dell’attuale capoverso 3 è modificato. Ad oggi, l’articolo 29 OEV (Frontiere esterne Schengen) dispone che la SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’UDSC, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’UFAC. Tale disciplinamento occorre che sia ora elevato a rango di legge, sostituendo la nozione di «controlli delle persone» con quella di «controlli di frontiera» (esclusivamente nella versione francese si procede inoltre a un adeguamento redazionale che comporta la sostituzione di «habilitées à effectuer le contrôle des personnes» con «compétentes en matière de contrôle à la frontière»). Con