Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/45: Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione · 59 pagine

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Rapporto esplicativo

Gli aeroporti internazionali e gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen saranno d’ora in poi denominati «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen», mentre gli aerodromi che non costituiscono frontiera esterna Schengen saranno denominati «aerodromi interni Schengen».

Cpv. 1

La presente disposizione è integrata con la nozione di «aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta alcuna modifica sul piano materiale.

Art. 67 cpv. 4, primo periodo

Nella presente disposizione, «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)» è ora sostituito direttamente da «SIC».

Art. 92a cpv. 1

La presente disposizione, che disciplina l’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo, è il risultato del trasferimento, nell’ambito del progetto interoperabilità, del contenuto dell’articolo 104 LStrI, senza alcuna modifica sul piano materiale. Ne consegue la necessità di un coordinamento con tale progetto (v.

n. 4.4.2).

La presente disposizione risulta inoltre dall’adeguamento redazionale al CFS («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI), il quale, a sua volta, non comporta alcuna modifica sul piano materiale.

Art. 95 Altre imprese di trasporto

Nella versione tedesca si procede all’armonizzazione con il CFS di una nozione di cui alla presente disposizione («Landgrenzen» invece di «Landesgrenzen»), senza alcuna modifica sul piano materiale. In tutte le versioni linguistiche è eliminato l’acronimo «CAS».

Art. 102b cpv. 2

La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («aerodromi», v. commento all’art. 65 cpv. 1 AP-LStrI). Nella versione tedesca, inoltre, «für Personenkontrollen» è sostituito con «zu diesem Zweck», essendo già specificato che la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip deve avvenire nel quadro della verifica dell’identità di una persona.

Art. 103c cpv. 2 lett. a

La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI). Nella versione francese si procede inoltre a un ulteriore adeguamento redazionale che comporta la sostituzione di «frontières extérieures de Schengen» con «frontières extérieures Schengen».