Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
comprendono anche valutazioni provvisorie della salute e della vulnerabilità per individuare le persone bisognose di particolare protezione e le persone bisognose di assistenza medica. Lo scopo è altresì quello di identificare le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica. Tali controlli facilitano l’attribuzione di queste persone alla procedura adeguata.
Il regolamento prevede nell’ambito degli accertamenti un meccanismo indipendente di monitoraggio del rispetto del diritto dell’Unione e del diritto internazionale, inclusa la Carta dei diritti fondamentali. Poiché quest’ultima non è vincolante per la Svizzera, nel presente regolamento di revisione i riferimenti alle disposizioni della Carta non sono vincolanti per la Svizzera. La Svizzera applica tuttavia disposizioni equivalenti della CEDU per assicurare la salvaguardia dei diritti umani fondamentali (in particolare art. 3 e 5–7 CEDU).
Art. 2 Definizioni
Questa disposizione illustra la principale terminologia del regolamento sugli accertamenti, fondamentale per la sua comprensione e applicazione, per esempio i termini «verifica» e «identificazione». Ai fini del presente regolamento, per «verifica» s’intende il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di un’identità dichiarata. L’«identificazione» consiste nel determinare l’identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati.
Art. 3 Diritti fondamentali
In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono in particolare nel pieno rispetto della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del principio di non respingimento e dei diritti fondamentali della Carta dei diritti fondamentali.
Art. 4 Relazione con altri strumenti giuridici
La domanda di protezione internazionale dei cittadini di Paesi terzi sottoposti agli accertamenti viene registrata conformemente all’articolo 27 del regolamento sulla procedura d’asilo. Inoltre, per queste persone la procedura di ammissione è determinata dall’articolo 3 della direttiva sull’accoglienza (par. 1 lett. a e b). Per la Svizzera si applicano le corrispondenti procedure nazionali.
5.3.2 Procedura di accertamento alla frontiera esterna
Art. 5 Accertamenti alla frontiera esterna
Questa disposizione stabilisce quali persone sono sottoposte agli accertamenti alla frontiera esterna Schengen. Si tratta dei cittadini di Paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS e che: