Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
– sono rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna Schengen, fatta eccezione per i cittadini di Paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafi 1 e 4 del regolamento Eurodac (par. 1 lett. a); oppure
– sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (par. 1 lett. b).
Sono sottoposti agli accertamenti anche le persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS (par. 2).
I cittadini di Paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell’articolo 6 paragrafo 5 CFS non sono sottoposti agli accertamenti. I cittadini di Paesi terzi che, dopo essere stati autorizzati all’ingresso in particolare per motivi umanitari (art. 6 par. 5 lett. c CFS), fanno domanda di protezione internazionale sono nondimeno sottoposti agli accertamenti.
Se durante la procedura risulta evidente che il cittadino di Paese terzo soddisfa le condizioni d’ingresso, gli accertamenti terminano. La procedura di accertamento può essere interrotta anche quando il cittadino di un Paese terzo lascia il territorio degli Stati Schengen per tornare volontariamente nel Paese di origine o di residenza o in un altro Paese terzo che ne consente il ritorno (par. 3).
Art. 6 Autorizzazione all’ingresso nel territorio di uno Stato membro
Durante gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen, le persone interessate (art. 5 par. 1 e 2 regolamento sugli accertamenti) non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato Schengen. Se ai fini dell’accertamento, in base all’articolo 8 capoverso 1 del regolamento sugli accertamenti, gli accertamenti sono effettuati in alternativa in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, le persone in questione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finzione di non ingresso»). Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che, per la durata degli accertamenti, le persone in questione rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere tali accertamenti nel luogo in cui l’accertamento è svolto, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga.
5.3.3 Accertamenti all’interno del territorio
Art. 7 Accertamenti all’interno del territorio
Gli Stati Schengen sottopongono ad accertamenti anche i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio e hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen, se non sono già stati sottoposti ad accertamenti in un altro Stato Schengen e pertanto non sono registrati nell’Eurodac.