Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

5.2 Linee essenziali del regolamento UE

Le sfide in materia di migrazione e sicurezza in Europa hanno portato la Commissione europea a presentare dal 2015 in poi numerose proposte per migliorare le possibilità di prevenire la migrazione illegale e la protezione della sicurezza interna. Con il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo si vuole creare un quadro giuridico comune a livello europeo. Il regolamento sugli accertamenti è parte di questo Patto.

Il presente regolamento introduce una procedura di accertamento che mira a sottoporre a una verifica standardizzata a livello Schengen i cittadini di Stati terzi che al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne Schengen non soddisfano o non hanno soddisfatto le condizioni d’ingresso previste dalla CFS. La verifica ha luogo lungo le frontiere esterne Schengen prima dell’attribuzione della persona alla procedura corretta oppure nel territorio degli Stati Schengen, sempreché non vi siano indicazioni che sia già stata sottoposta a un controllo di frontiera lungo le frontiere esterne Schengen degli Stati Schengen. In Svizzera ciò riguarda da un canto i cittadini di Stati terzi che fanno domanda di protezione internazionale a una frontiera esterna Schengen e non soddisfano le condizioni d’ingresso (art. 5 par. 1 lett. a e par. 2 regolamento sugli accertamenti), dall’altro i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato la frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, soggiornano illegalmente nello spazio interno Schengen (soggiornanti fuoritermine esclusi) e che sono fermati sul territorio svizzero, a prescindere dal fatto che facciano domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 1 regolamento sugli accertamenti). La procedura di accertamento alle frontiere esterne Schengen deve svolgersi entro sette giorni, quella sul territorio entro tre giorni dal fermo della persona. Una volta completati gli accertamenti, i cittadini di Paesi terzi vengono rapidamente assegnati alla procedura appropriata: procedura d’asilo, procedura di rimpatrio alla frontiera oppure presa in carico da parte di un altro Stato Schengen nel quadro del meccanismo di solidarietà.

5.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE

5.3.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il regolamento disciplina la procedura degli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi realizzati alle frontiere esterne Schengen prima che essi siano indirizzati verso la procedura adeguata, o nel territorio degli Stati Schengen sempreché non vi siano indicazioni che essi siano già stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne degli Stati Schengen. Rientrano in questa categoria anche le persone che, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o nelle zone di transito o sono sbarcate sul territorio di uno Stato Schengen a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso.

La procedura di accertamento mira a identificare i cittadini di Stati terzi che attraversano la frontiera esterna Schengen; consultando le banche dati pertinenti, si garantisce che non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Gli accertamenti