Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Gli Stati Schengen stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di Paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga (par. 1).

Gli Stati Schengen possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti se la persona che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferita, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato Schengen in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato Schengen in cui il cittadino di Paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti (par. 2). All’accertamento di cui al paragrafo 1 di questo articolo si applica l’articolo 5 paragrafo 3 secondo e terzo comma del regolamento sugli accertamenti (par. 3).

5.3.4 Modalità degli accertamenti

Art. 8 Prescrizioni riguardanti gli accertamenti

Gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen nei confronti di cittadini di Paesi terzi sottoposti a tale procedura (art. 5 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato Schengen, generalmente ubicato presso le frontiere esterne Schengen o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all’interno del suo territorio (par. 1).

Gli accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi fermati sul territorio in situazione di soggiorno irregolare (art. 7 regolamento sugli accertamenti) sono effettuati in un luogo adeguato e opportuno nel territorio dello Stato Schengen (par. 2).

Lungo le frontiere esterne Schengen l’accertamento è effettuato senza indugio e completato in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio, dallo sbarco o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso di una persona a cui, secondo l’articolo 5 paragrafo 1 lettera a del regolamento sugli accertamenti si applica l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento Eurodac (stato dei polpastrelli che non consente di effettuare la registrazione biometrica), l’accertamento è svolto dopo il rilevamento dei dati nel quadro del regolamento Eurodac. Se il cittadino di uno Stato terzo rimane fisicamente alla frontiera esterna Schengen per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni (par. 3). Tuttavia, non è certo se il riferimento sia corretto in questo contesto, poiché l’articolo 23 del regolamento Eurodac disciplina la registrazione e la trasmissione di dati biometrici delle persone che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato Schengen. Resta da verificare se tale riferimento sia corretto ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti o se invece si sarebbe dovuto fare riferimento all’articolo 22 paragrafi 1 e 5 del regolamento Eurodac.

Gli accertamenti all’interno del territorio sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio (par. 4).

Gli accertamenti comprendono (par. 5):