Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
– un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell’articolo 12 del regolamento sugli accertamenti;
– l’identificazione o la verifica dell’identità in conformità dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti;
– la registrazione dei dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
– un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento sugli accertamenti;
– la compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’articolo 17 del regolamento sugli accertamenti;
– l’indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’articolo 18 del regolamento sugli accertamenti.
Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di Paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati Schengen possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile (par. 6).
Le pertinenti norme in materia di trattenimento di cui alla direttiva rimpatri si applicano durante gli accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale (par. 7).
Gli Stati Schengen provvedono a che tutte le persone sottoposte agli accertamenti godano di condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamentali (par. 8).
Gli Stati Schengen designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell’articolo 16 CFS. Inoltre, il controllo preliminare dello stato di salute va effettuato da personale medico qualificato e il controllo preliminare delle vulnerabilità da personale specializzato. Se del caso, sono coinvolte in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani (par. 9).
Gli Stati Schengen provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti responsabili dell’identificazione o della verifica dell’identità secondo il regolamento (UE) 2019/817 e del controllo di sicurezza abbiano accesso ai dati, ai sistemi e alle banche dati di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento sugli accertamenti. Inoltre, impiegano personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente (par. 9).
Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell’espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre