Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all’EES; semplicemente, le autorità che già oggi possono consultare online i dati dell’EES (cfr. art. 103c cpv. 2 LStrI), saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

Art. 108c cpv. 4

L’articolo 108c LStrI stabilisce l’unità nazionale ETIAS competente per la Svizzera e i suoi compiti principali. Analogamente al capoverso 3, nel capoverso 4 deve essere aggiunto che l’unità nazionale ETIAS procede agli accertamenti necessari qualora dal confronto dei dati di una persona sottoposta alla procedura di accertamento risulti un riscontro positivo con l’elenco di controllo ETIAS. In particolare, deve verificare il riscontro e comunicare alla competente autorità una valutazione degli eventuali rischi per la sicurezza interna, affinché quest’ultima possa decidere in merito all’entrata.

Art. 108e cpv. 2 lett. f

Questo articolo disciplina la consultazione online dei dati nell’ETIAS. Il capoverso 2 stabilisce che il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possono accedere all’ETIAS per i motivi citati negli articoli 14 e 15 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti (identificazione o verifica dell’identità/controllo di sicurezza) (attuazione dell’art. 22 regolamento sugli accertamenti). La trasposizione del regolamento sugli accertamenti non crea nuovi diritti di accesso all’ETIAS; semplicemente, le autorità che già oggi possono consultare online i dati saranno autorizzate in futuro a farlo anche ai fini della procedura di accertamento. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).

Art. 109a cpv. 2 lett. i

Il capoverso 2 disciplina la consultazione online dei dati nel VIS. Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano consultare i dati del VIS ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell’art. 20 del regolamento sugli accertamenti). Non vengono però creati nuovi diritti di accesso. Pertanto, al fine di garantire l’uniformità, provvisoriamente si continua a utilizzare per l’UDSC la designazione «Corpo delle guardie di confine», poiché questo termine è ancora menzionato nell’articolo e nel capoverso vigente. Questa designazione verrà modificata nel quadro della revisione totale del diritto doganale (cfr. punto 4.6.4).