Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 191Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
– il progetto di recepimento e trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 relativi alla riforma del VIS e delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS113;
– il progetto «Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione)»;
– la futura legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC114.
La necessità di coordinamento tra il presente avamprogetto e i progetti menzionati è illustrata nel dettaglio al punto 5.6.
5.5 Commento ai singoli articoli dell’atto normativo di attuazione
5.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Art. 9b Accertamenti alla frontiera esterna Schengen
Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato, nel quadro degli sviluppi dell’acquis di Schengen, una modifica della LStrI (approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti [UE] 2019/817 e 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE; 20.070)115. In tale contesto è stato introdotto un nuovo articolo 9a AP-LStrI che disciplina la sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto (attuale art. 103 LStrI). La modifica della LStrI non è ancora entrata in vigore. La norma concernente gli accertamenti alla frontiera esterna Schengen viene pertanto integrata in un nuovo articolo 9b AP-LStrI.
Secondo il capoverso 1 i cittadini di Stati terzi che attraversano illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni a un accertamento da parte delle autorità cantonali di polizia (cfr. art. 5 par. 1 lett. a regolamento sugli accertamenti). Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe all’UDSC (cfr. art. 9 LStrI). Di norma l’accertamento è svolto all’aeroporto o nelle sue vicinanze oppure in altri luoghi situati sul territorio della Svizzera (cfr. art. 8 par. 1 regolamento sugli accertamenti). Se, in base all’articolo 8 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti, l’accertamento è effettuato alternativamente in un luogo all’interno del territorio, le persone in questione sono considerate come non entrate (cosiddetta «finzione di non ingresso»).
Il capoverso 2 disciplina gli elementi che costituiscono la procedura di accertamento (cfr. art. 8 par. 5 regolamento sugli accertamenti), ossia: l’esecuzione di un controllo preliminare dello stato di salute e un controllo preliminare delle vulnerabilità (art. 12
113 FF 2022 3213
114 FF 2022 2724
115 FF 2021 674