Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

rintracciati sono sottoposti immediatamente, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio ad accertamenti da parte dell’autorità cantonale o comunale competente. Ciò avviene solo se hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen e non sono ancora stati sottoposti a un accertamento in uno Stato Schengen. Una persona ha attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna di uno Stato Schengen se in base alla consultazione dei sistemi d’informazione UE non soddisfa le condizioni d’ingresso secondo l’articolo 6 CFS. Se nell’Eurodac è presente un record relativo alla persona interessata, si può presumere che sia già stata sottoposta ad accertamenti e pertanto in tali casi non è necessario procedere all’accertamento. Attualmente si sta chiarendo a partire da quando è necessario un nuovo accertamento per un record esistente.

Gli accertamenti non vengono eseguiti sui cittadini di Stati terzi che, in precedenza, sono stati in situazione di soggiorno regolare (p. es. i soggiornanti fuoritermine). In linea di principio la procedura compete ai Cantoni, che possono anche stabilire il luogo idoneo per lo svolgimento dell’accertamento secondo l’articolo 8 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti.

Il capoverso 2 stabilisce ai sensi degli articoli 7 paragrafo 1 e 9 paragrafo 1 del regolamento sugli accertamenti gli obblighi di collaborare delle persone interessate durante la procedura di accertamento. In particolare, per la durata della procedura di accertamento devono rimanere a disposizione delle autorità cantonali competenti nel luogo stabilito dalle stesse. Se vi è il pericolo che la persona in questione si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera oppure i propri obblighi di collaborare, esiste la possibilità di ordinare un fermo di breve durata secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera d e capoverso 2bisAP-LStrI.

Il capoverso 3 stabilisce che per le persone di cui al capoverso 1 è possibile rinunciare alla procedura di accertamento se, immediatamente dopo il rintraccio, la persona è riammessa da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a LStrI. In tal caso la procedura di accertamento è svolta dallo Stato Schengen che ha riammesso la persona interessata. Si può evitare di svolgere gli accertamenti anche nel caso in cui siano già stati svolti.

Secondo il capoverso 4 i cittadini di Stati terzi che presentano domanda d’asilo immediatamente dopo il rintraccio, sono accompagnati in un CFA dall’autorità che ha ricevuto la domanda. In questi casi la procedura di accertamento è svolta dalla Confederazione (cfr. art. 26 cpv. 1bisAP-LAsi). Secondo l’attuale normativa, i richiedenti l’asilo vengono semplicemente rinviati a un CFA. Ma poiché devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l’altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva.

Conformemente al capoverso 5 nel caso di cittadini di Stati terzi che chiedono asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché gli interessati vengono accompagnati in un CFA.