Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

AP-LAsi prevede ora che la consulenza e la rappresentanza legale gratuite siano garantite solo una volta terminati gli accertamenti. In tal modo si garantisce pienamente come finora la protezione giuridica gratuita per il trattamento della domanda d’asilo.

Nel caso di minori non accompagnati, occorre garantire fino al termine degli accertamenti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

Cpv. 2

Se, non soddisfacendo le condizioni d’ingresso secondo l’articolo 6 CFS, un cittadino di uno Stato terzo presenta una domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto svizzero in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, viene accompagnato in un CFA. L’accompagnamento al CFA è garantito dalle competenti autorità cantonali di polizia. Se il controllo alla frontiera secondo il diritto sugli stranieri all’aeroporto in questione è stato demandato alla Confederazione, l’accompagnamento al CFA compete all’UDSC. Una volta giunta al CFA, la persona è sottoposta entro sette giorni alla procedura di accertamento da parte della SEM secondo l’articolo 26 capoverso 1terAP-LAsi.

Durante la procedura di accertamento la persona non ha diritto alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuite; in base all’articolo 102h capoverso 1 AP-LAsi potrà avvalersene solamente al termine degli accertamenti per l’ulteriore procedura d’asilo.

Nelle procedure di cui al capoverso 2, nel caso di minori non accompagnati occorre garantire fino al termine degli accertamenti che venga designato un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato, una persona formata per salvaguardare l’interesse superiore e il benessere generale del minore. Al termine degli accertamenti, tale compito spetta alla rappresentanza legale in qualità di persona di fiducia.

Cpv. 3

In base al capoverso 3 sono sottoposte ad accertamento anche i cittadini di Stati terzi cui è concesso l’ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 6 par. 5 lett. c CFS) e che presentano una domanda d’asilo. Se la domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui sono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, in relazione alla procedura di accertamento trova applicazione l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se la domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 LAsi, in relazione alla procedura di accertamento trova applicazione l’articolo 21a capoverso 2 AP-LAsi.

Cpv. 4

Il capoverso 4 elenca gli elementi della procedura di accertamento di cui all’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti nonché i compiti che le autorità competenti devono assolvere nell’ambito di tali accertamenti (cfr. commenti all’art. 9b cpv. 2 AP-LStrI).