Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Cpv. 5
Nell’ambito dei loro obblighi di collaborare i richiedenti l’asilo devono rimanere a disposizione delle autorità competenti per la durata dell’accertamento. Forniscono i propri dati personali ed eventualmente documenti e informazioni che possano confermare tali dati. Inoltre sono tenuti a mettere a disposizione i propri dati biometrici.
Cpv. 6
Di principio, la procedura di accertamento viene svolta alla frontiera esterna Schengen o nell’area di transito dell’aeroporto o, in alternativa, in un altro luogo all’interno del territorio nazionale Se svolge la procedura d’asilo all’aeroporto, la SEM rifiuta l’entrata in Svizzera del richiedente l’asilo per la durata degli accertamenti e in vista dello svolgimento della procedura d’asilo in aeroporto. Il fermo temporaneo nell’area di transito di un aeroporto deve essere disposto dalle autorità e verificabile in giudizio. Non appena viene presentata una domanda d’asilo, la SEM diviene competente per la decisione relativa al rifiuto dell’entrata a titolo cautelativo. Contrariamente all’attuale procedura all’aeroporto (cfr. art. 22 cpv. 2 LAsi), la SEM deve sempre rifiutare l’entrata in via cautelativa. Come già esposto, il rifiuto cautelativo dell’entrata vale sia per la durata della procedura di accertamento sia per la durata della successiva procedura d’asilo. Contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera è possibile ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale fino alla notifica della decisione definitiva della SEM nel quadro della procedura all’aeroporto (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).
Cpv. 7
Questo capoverso corrisponde al testo dell’attuale articolo 22 capoverso 3 LAsi. L’assegnazione di un alloggio da parte della SEM avverrà in futuro per la procedura di accertamento, per le eventuali fasi procedurali successive nell’ambito della procedura d’asilo in aeroporto e per la successiva esecuzione dell’allontanamento. In conseguenza degli accertamenti, la durata massima del soggiorno nell’area di transito viene prolungata da 60 a 67 giorni (cfr. art. 22 cpv. 8 AP-LAsi). La decisione di assegnazione della SEM può essere impugnata in qualsiasi momento dalla persona interessata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 108 cpv. 4 AP-LAsi).
Cpv. 8
Questo capoverso corrisponde al vigente articolo 22 capoverso 4 LAsi.
Art. 21b Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli
accertamenti
Cpv. 1
Nell’ambito della procedura di accertamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI nonché gli articoli 21a e 26 capoverso 1bise 1terAP-LAsi, il servizio cui è stato assegnato lo svolgimento del meccanismo di monitoraggio indipendente garantisce il rispetto del diritto internazionale e dei diritti fondamentali. Ciò riguarda in particolare