Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 9d Meccanismo di monitoraggio indipendente nell’ambito degli
accertamenti
Questa nuova disposizione disciplina l’attuazione dell’articolo 10 paragrafi 2–4 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che nell’ambito della procedura di accertamento secondo gli articoli 9b e 9c AP-LStrI per il meccanismo di monitoraggio indipendente si applicano per analogia le norme dell’articolo 21b AP-LAsi (cfr. punto 5.4.2.3 relativo all’art. 21b AP-LAsi).
Art. 30 cpv. 1 lett. l
Il nuovo articolo 9b AP-LStrI menziona per la prima volta la legge sull’asilo, che deve pertanto essere riportata con titolo completo, data e numero RS, mentre finora la prima menzione era nel presente articolo. Pertanto, nell’articolo 30 capoverso 1 lettera l è possibile indicare soltanto l’abbreviazione e il numero RS. Si tratta di una modifica puramente formale.
Art. 73 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis
Il capoverso 1 lettera d stabilisce che la competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio per svolgere accertamenti, se vi è il pericolo che si rendano irreperibili oppure che violino la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o i loro obblighi di collaborare.
Secondo il diritto vigente il fermo di breve durata può protrarsi al massimo per tre giorni (cfr. art. 73 cpv. 2 LStrI).
In deroga a tale disposizione, il capoverso 2bisstabilisce ora che la durata del fermo può essere al massimo di sette giorni per lo svolgimento degli accertamenti alla frontiera esterna Schengen (art. 9b AP-LStrI e art. 26 cpv. 1terAP-LAsi), al massimo di tre giorni per la procedura di accertamento sul territorio (art. 9c AP-LStrI) o nell’ambito della procedura d’asilo (art. 26 cpv. 1bisAP-LAsi) e al massimo di quattro giorni per la procedura di accertamento secondo l’articolo 9b capoverso 4 AP-LStrI.
Art. 103c cpv. 2 lett. g
Questa disposizione disciplina la consultazione online dei dati nell’EES ed è stata introdotta con il decreto federale concernente l’EES116. Nell’ambito del recepimento e della trasposizione nel diritto svizzero dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134, la disposizione è stata nuovamente sottoposta a revisione.117 Affinché il Corpo delle guardie di confine, le autorità di polizia cantonali e comunali incaricate dei controlli sulle persone e la SEM, in qualità di autorità competenti per gli accertamenti nella relativa procedura alla frontiera esterna Schengen e sul territorio, possano consultare i dati dell’EES ai fini dell’identificazione o della verifica dell’identità e del controllo di sicurezza, occorre modificare il capoverso 2 (attuazione dell’art. 21 del regolamento sugli accertamenti). Va osservato che la trasposizione del regolamento
116 FF 2019 3819
117 FF 2022 3213