Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 110bbisConsultazione del CIR a fini di identificazione nell’ambito di
accertamenti
Questa disposizione disciplina i diritti di accesso al CIR al fine di identificare la persona interessata nell’ambito della procedura di accertamento. Corrisponde materialmente in larga misura all’articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/817 e designa le autorità nazionali competenti che in futuro avranno accesso al CIR: le autorità cantonali di polizia nonché l’UDSC nell’ambito degli accertamenti alla frontiera esterna Schengen secondo l’articolo 9b AP-LStrI (lett. a), le autorità cantonali e comunali di polizia nell’ambito degli accertamenti sul territorio svizzero secondo l’articolo 9c AP-LStrI, se la persona in questione non presenta domanda d’asilo (lett. b), le competenti autorità cantonali e comunali di polizia nonché l’UDSC, nella misura in cui è competente per il controllo alla frontiera, nell’ambito degli accertamenti all’aeroporto secondo l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi (lett. c) nonché la SEM nell’ambito degli accertamenti nei CFA secondo l’articolo 26 capoversi 1bise 1terAP-LAsi (lett. d).
5.5.2 Legge sull’asilo (LAsi)
Art. 21 cpv. 1
Ora le autorità cantonali e le autorità federali (UDSC) competenti per i controlli sulle persone alle frontiere interne e sul territorio del Paese non potranno più limitarsi a rinviare a un CFA le persone che presentano una domanda d’asilo nell’ambito di tali controlli, ma dovranno accompagnarle nel CFA più vicino. A partire dal momento in cui la domanda d’asilo viene depositata in Svizzera, la SEM è competente per lo svolgimento della procedura di accertamento. Accompagnandolo al CFA si assicura la disponibilità del richiedente l’asilo e si evita che passi alla clandestinità prima che gli accertamenti vengano eseguiti o siano conclusi (cfr. in merito anche art. 9b cpv. 5 e 9c cpv. 4 AP-LStrI).
Art. 21a Accertamenti in caso di domanda d’asilo all’aeroporto
Cpv. 1
In futuro, per le persone che depositano una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero (categorie A–D) alla frontiera esterna Schengen, in cui sono presenti le strutture necessarie allo svolgimento della procedura d’asilo, e che non soddisfano le condizioni d’entrata, prima di esaminare la domanda d’asilo si procederà agli accertamenti. L’accertamento compete alle autorità cantonali competenti per il rispettivo aeroporto. Subito dopo la presentazione della domanda d’asilo, l’autorità cantonale competente informa la SEM e la coinvolge.
Come già in virtù del diritto vigente, al richiedente l’asilo che presenta una domanda d’asilo in un aeroporto svizzero la Confederazione garantisce una consulenza e una rappresentanza legale gratuite (art. 22 cpv. 3bisAP-LAsi). L’articolo 22 capoverso 7