Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 192Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
regolamento sugli accertamenti), l’identificazione o la verifica dell’identità (art. 14 regolamento sugli accertamenti), l’eventuale registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, un controllo di sicurezza (art. 15 e 16 regolamento sugli accertamenti), la compilazione del modulo consuntivo (art. 17 regolamento sugli accertamenti) e l’indirizzamento alla procedura adeguata (art. 18 regolamento sugli accertamenti).
Il capoverso 3 stabilisce gli obblighi di collaborare delle persone interessate nel corso della procedura di accertamento; in particolare devono essere a disposizione delle autorità cantonali competenti per la durata dell’accertamento (cfr. art. 6 e 9 par. 1 regolamento sugli accertamenti). Se nell’ambito della procedura di accertamento la persona viola il proprio obbligo di collaborare o se vi è il pericolo che si renda irreperibile o che violi la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera, secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera d e capoverso 2bisAP-LStrI può essere disposto nei suoi confronti un fermo di breve durata.
Il capoverso 4 stabilisce che devono essere sottoposti agli accertamenti soltanto i cittadini di Stati terzi di cui al capoverso 1 per i quali le autorità competenti sono tenute a rilevare dati biometrici a norma del regolamento Eurodac. Sono esentati i cittadini di Stati terzi per i quali le autorità competenti non sono tenute a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 23 paragrafo 1 del regolamento Eurodac per motivi diversi dall’età.
Il capoverso 5 rimanda alla procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento Eurodac. Alle persone a cui, per lo stato dei polpastrelli, si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del suddetto regolamento, l’accertamento è svolto dopo tale procedura. Se tali persone rimangono alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.
Secondo il capoverso 6 ai cittadini di Stati terzi intercettati dopo aver attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato e che immediatamente dopo presentano domanda d’asilo si applica la procedura all’aeroporto secondo l’articolo 21a capoverso 1 AP-LAsi. Se tale procedura non è prevista nell’aeroporto in questione (cfr. art. 21a cpv. 2 AP-LAsi), queste persone devono essere accompagnate in un CFA secondo l’articolo 21 capoverso 1 AP-LAsi. Nel CFA si svolge la procedura di accertamento secondo l’articolo 26 capoverso 1ter AP-LAsi. Secondo l’attuale norma nell’articolo 21 capoverso 1 LAsi oggi queste persone vengono semplicemente rinviate a un CFA. Poiché le persone interessate devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per tutta la durata degli accertamenti (cfr. fra l’altro il cpv. 3), si impone una normativa più restrittiva.
Il capoverso 7 disciplina il caso di un accertamento già avviato di una persona che ha attraversato illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato ed è stata rintracciata e che nel frattempo ha presentato domanda d’asilo: in questa fattispecie l’accertamento è portato a termine e la persona è successivamente accompagnata in un CFA.
Art. 9c Accertamenti sul territorio svizzero
Il capoverso 1 attua l’articolo 7 del regolamento sugli accertamenti e stabilisce che i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono