Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
articoli 25–28 (minori non accompagnati, familiari, procedura familiare) e 34 (persone a carico) del regolamento AMMR nel caso di persone prese in carico a norma dell’articolo 36 paragrafo 1 lettera a. In linea di principio, il ricorso non ha effetto sospensivo e il termine di ricorso va da un minimo di una a un massimo di tre settimane. La persona interessata può chiedere l’effetto sospensivo entro il termine di ricorso previsto dal diritto nazionale. Gli Stati Dublino possono prevedere che la richiesta di sospensione sia formalizzata contestualmente al ricorso. Il tribunale competente deve prendere la decisione in merito alla sospensione provvisoria del trasferimento al più tardi entro un mese dalla presentazione della relativa richiesta. Il tribunale decide in merito al ricorso entro un mese dalla decisione di concessione dell’effetto sospensivo.
Su richiesta, la persona interessata può avvalersi del gratuito patrocinio se non è in grado di sostenere personalmente i costi. Gli Stati Dublino possono prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento non sia più favorevole di quello generalmente concesso ai propri cittadini. Possono pertanto prevedere di non concedere l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite se appare chiaro che il ricorso non ha prospettive concrete di successo. Qualora un’autorità decida di non concedere gratuitamente la consulenza o la rappresentanza legali, deve essere prevista la possibilità di impugnare tale decisione (con il ricorso avverso la decisione di trasferimento ecc.). L’assistenza e la rappresentanza legali non possono essere oggetto di restrizioni arbitrarie. L’assistenza e la rappresentanza legali comprendono almeno la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza in giudizio e possono essere limitate a consulenti legali o altri consulenti specificamente designati dal diritto nazionale a fornire assistenza e rappresentanza legali. Le modalità di accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali sono stabilite dal diritto nazionale.
Sezione V Trattenimento ai fini del trasferimento (art. 44–45)
Art. 44 Trattenimento
Una persona non può essere trattenuta in carcerazione amministrativa per il solo motivo che sia oggetto della procedura Dublino (par. 1). La carcerazione amministrativa nella procedura Dublino può essere ordinata solo caso per caso qualora sussista un rischio di passaggio alla clandestinità, al fine di assicurare l’esecuzione dell’allontanamento (cosiddetta «procedura di trasferimento»). Inoltre, il trattenimento deve essere proporzionato e può essere ordinato solo se non possono essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive (par. 2).
Questi principi corrispondono all’attuale disposizione del regolamento Dublino III (art. 28).
Ciò vale in linea di principio anche per il paragrafo 2 (cfr. art. 28 par. 2 regolamento Dublino III). Il presupposto per ordinare la carcerazione Dublino non è più un «rischio notevole di fuga», ma solo un «rischio di fuga» e, altresì quale novità, qualora lo impongano motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
I commi dell’articolo 28 paragrafo 3 dell’attuale regolamento Dublino III (termini di trattamento) sono disciplinati nell’articolo 45 del regolamento AMMR.