Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
impregiudicato l’obbligo per lo Stato Dublino competente di riprendere in carico l’interessato (par. 1 e 2).
Lo Stato Dublino conferma il ricevimento della notifica allo Stato che l’ha effettuata entro due settimane, a meno che non dimostri entro tale termine che non è competente o che la notifica di ripresa in carico è avvenuta sulla base di un’iscrizione errata nell’Eurodac (par. 3).
Se lo Stato Dublino notificato non conferma il ricevimento della notifica di ripresa in carico entro il termine, la notifica si considera ricevuta e lo Stato Dublino è ritenuto competente (par. 4).
Anche se non è più esplicitamente menzionata nel regolamento AMMR, rimane la possibilità di procedere autonomamente all’allontanamento verso lo Stato d’origine o di provenienza conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE36 (direttiva rimpatri). Tuttavia, se una richiesta Dublino è indirizzata allo Stato Dublino competente, i principi della direttiva rimpatri non vanno considerati.
Sezione IV Garanzie procedurali (art. 42–43)
Art. 42 Notifica di una decisione di trasferimento
Lo Stato Dublino la cui richiesta di presa in carico o di ripresa in carico è stata accettata, adotta una decisione di trasferimento entro due settimane (par. 1). Le altre direttive di questa disposizione corrispondono, per quanto riguarda il contenuto, all’attuale articolo 26 del regolamento Dublino III. In linea di principio la decisione di trasferimento è notificata alla persona interessata senza indugio e usando un linguaggio semplice (par. 2). La decisione può essere notificata anche al rappresentante legale della persona interessata, se presente (par. 3). La decisione di trasferimento deve includere anche informazioni sui mezzi di impugnazione, compreso il diritto di chiedere l’effetto sospensivo. Deve inoltre contenere i termini relativi all’esecuzione del trasferimento e, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato è tenuto a presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato Dublino competente con i propri mezzi. Qualora non disponga di un rappresentante legale, la persona interessata viene informata sui principali elementi della decisione di trasferimento in una lingua che comprende.
Art. 43 Mezzi di ricorso
Questa disposizione sostituisce l’articolo 27 del vigente regolamento Dublino III. L’ambito di applicazione del ricorso è ora limitato alla valutazione di tre circostanze: se il trasferimento possa comportare, per l’interessato, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE37; se vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del regolamento AMMR; se siano stati violati gli
36 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
37 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.