Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Per quanto riguarda le condizioni di carcerazione, il paragrafo 4 corrisponde sostanzialmente all’articolo 28 paragrafo 4 dell’attuale regolamento Dublino III.

Il regolamento AMMR stabilisce ora che la carcerazione Dublino debba essere disposta da un’autorità amministrativa o giudiziaria (par. 5). Se la carcerazione è disposta da un’autorità amministrativa, lo Stato Dublino deve prevedere una rapida verifica nel diritto nazionale della legittimità del trattenimento. Lo Stato Dublino è libero di scegliere le modalità di gestione di tali verifiche, d’ufficio o su domanda del richiedente.

Art. 45 Termini per i richiedenti trattenuti

Questa disposizione corrisponde fondamentalmente alla precedente disposizione del regolamento Dublino III (commi dell’art. 28 par. 3).

Il regolamento AMMR abbrevia i termini di trattamento per la procedura Dublino per le persone che si trovano in carcerazione Dublino preliminare o in carcerazione Dublino in vista di rinvio coatto.

Qualora una persona sia trattenuta in carcerazione Dublino preliminare, il periodo per presentare una richiesta di presa in carico (richiesta di presa in carico o richiesta di ripresa in carico) non può in nessun caso superare due settimane o una settimana (se, dopo la presentazione della domanda, la persona è stata posta in stato di trattenimento) (finora quattro settimane) (par. 1). Il termine di risposta è ora di una settimana (finora due settimane) (par. 2).

Il termine di due settimane si applica ora anche ai casi in cui la persona non ha presentato alcuna nuova domanda d’asilo e soggiorna illegalmente in uno Stato Dublino, ma un altro Stato Dublino è competente ai sensi del regolamento AMMR per il trattamento di una precedente domanda d’asilo (cfr. par. 1). Tale termine decorre dal ricevimento del riscontro positivo dell’Eurodac.

La persona che si trova in carcerazione amministrativa nell’ambito della procedura Dublino deve essere trasferita verso lo Stato Dublino competente non appena ciò sia materialmente possibile, ma al più tardi entro cinque settimane (finora sei) dall’accettazione della richiesta di presa in carico o dalla conferma della notifica di ripresa in carico (par. 3 lett. a).

Qualora contro la decisione Dublino sia stato adottato un rimedio giuridico, il trasferimento deve avvenire al più tardi entro cinque settimane (finora sei settimane) dal momento in cui il ricorso non ha più effetto sospensivo (par. 3 lett. b). Qualora il trasferimento non avvenga entro tale termine, la carcerazione amministrativa cessa.

Sezione VI Trasferimenti (art. 46–50)

Art. 46 Norme dettagliate e termini

La presente disposizione disciplina il trasferimento allo Stato Dublino competente di stranieri assoggettati alla procedura Dublino (richiedenti l’asilo e cittadini di Stati terzi ai sensi dell’art. 36 par. 1 lett. b e c). Si applica alle procedure di presa in carico e di ripesa in carico e materialmente corrisponde in gran parte all’articolo 29 del vigente regolamento Dublino III.