Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo
Sostiene inoltre le attività di ricollocazione e promuove una cultura della cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’asilo e della migrazione, anche attraverso la condivisione di migliori pratiche.
2.4.3 Capo III – Misure di solidarietà applicabili in una situazione di crisi (art. 8–9)
Art. 8 Misure di solidarietà e di sostegno in una situazione di crisi
Gli Stati membri dell’UE che stanno affrontando una situazione di crisi possono chiedere, come misure di solidarietà e di sostegno, la ricollocazione di persone dal loro territorio (art. 67 e 68 regolamento AMMR), il finanziamento di progetti (art. 64 regolamento AMMR) e misure di solidarietà alternative (art. 56 par. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 65 par. 2 e 3 regolamento AMMR).
Art. 9 Compensazioni di competenza
In presenza di impegni di ricollocazione da parte di altri Stati membri dell’UE, gli Stati membri contributori assumono la competenza per le domande di protezione internazionale per le quali lo Stato membro che si trova ad affrontare una situazione di crisi è stato dichiarato competente.
Se viene attivata la direttiva 2001/55/CE43 (cosiddetta direttiva sull’afflusso massiccio) e al momento dell’attivazione gli Stati membri dell’UE convengono di non applicare l’articolo 11 di tale direttiva, le compensazioni obbligatorie non si applicano. Se le misure di solidarietà sono insufficienti, il forum dell’UE di alto livello sulla solidarietà è convocato con urgenza. Lo Stato membro beneficiario può chiedere agli altri Stati membri di assumersi la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale per le quali è stato determinato come competente in luogo delle ricollocazioni. Lo Stato membro contributore può far adeguare di conseguenza la propria quota equa di futuri contributi di solidarietà nell’ambito dei successivi cicli annuali.
Se anche un altro Stato membro dell’UE si trova in una situazione di crisi, può chiedere misure di solidarietà o una riduzione totale o parziale dei propri contributi di solidarietà.
43 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi; GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12.