Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
2.4.4 Capo IV – Deroghe (art. 10–13)
Art. 10 Registrazione delle domande di protezione internazionale in
situazioni di crisi o di forza maggiore
Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo in caso di crisi. Nelle situazioni di crisi, il termine per la registrazione delle domande d’asilo è prolungato da sette giorni a quattro settimane (par. 1). Viene data la precedenza alla registrazione delle domande dei minori e dei loro familiari (par. 2). Poiché per la Svizzera il regolamento sulla procedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente articolo non si applica alla Svizzera.
Art. 11 Misure applicabili alla procedura d’asilo alla frontiera in una
situazione di crisi o di forza maggiore
Questa disposizione contiene deroghe al regolamento sulla procedura d’asilo per la procedura d’asilo alla frontiera esterna Schengen. In una situazione di crisi o di forza maggiore, gli Stati UE possono prorogare la durata massima dell’esame delle domande d’asilo alla frontiera esterna Schengen per un periodo supplementare massimo di sei settimane (par. 1). In una situazione di crisi, gli Stati membri dell’UE non possono essere obbligati a svolgere procedure d’asilo alla frontiera se le misure di sostegno non sono sufficienti per far fronte alla crisi (par. 2). In deroga al regolamento sulla procedura d’asilo, in una situazione di crisi gli Stati membri dell’UE possono accelerare la procedura d’asilo e, nell’ambito di una procedura di frontiera, prendere la decisione d’asilo se il richiedente ha o aveva la cittadinanza di uno Stato terzo (o, se apolide, aveva una precedente dimora in uno Stato terzo) il cui tasso di protezione, sulla base dei dati Eurostat disponibili, è pari o inferiore al 5 per cento su tutto il territorio dell’UE in media annua (l’art. 42 par. 1 lett. j del regolamento sulla procedura d’asilo prevede un tasso di protezione del 20%) (par. 2). Analogamente, il campo di applicazione della procedura di frontiera può essere esteso ai cittadini di Paesi terzi e agli apolidi la cui percentuale di riconoscimento di primo grado nell’UE è pari o inferiore al 50 per cento (par. 3 e 4). Lo Stato membro interessato dà la precedenza all’esame delle domande d’asilo presentate, per esempio, da minori e dai loro familiari (par. 5). Gli Stati UE possono inoltre decidere di pronunciarsi su tutte le domande d’asilo registrate alla frontiera esterna Schengen (par. 6). Si possono tuttavia prevedere eccezioni (par. 7–9). Il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo devono essere rispettati (par. 10). Se si protrae oltre la durata massima di una procedura d’asilo in situazione di crisi o di forza maggiore, la procedura per la determinazione dello Stato Dublino competente viene completata nel territorio dello Stato membro che la ha avviata (par. 11). Poiché per la Svizzera il regolamento sulla procedura d’asilo non è rilevante ai fini Dublino e non è quindi vincolante, il presente articolo non si applica alla Svizzera.