Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 2

In linea di principio spetta al Consiglio federale decidere se e quale misura di solidarietà adottare. Esso stabilisce per ogni anno civile il numero massimo di persone da ammettere e l’importo di un possibile contributo finanziario.

Cpv. 3

Dopo la decisione del Consiglio federale sul contingente di persone da ammettere e sui contributi finanziari, il DFGP stabilisce il numero delle persone da ammettere e la data del loro arrivo nel quadro delle misure di sostegno. Come già nell’ambito del reinsediamento (art. 56 segg. LAsi), la SEM determina chi rientra nel rispettivo gruppo di persone ammissibili.

Cpv. 4

In caso di eventi imprevisti (p. es. scoppio di una guerra), in casi eccezionali il DFGP può ammettere, oltre al contingente di persone stabilito dal Consiglio federale, altri gruppi di persone più ristretti (fino a un massimo di 100 persone).

Cpv. 5

La ripartizione delle persone ammesse secondo il capoverso 1 si basa sulla regola di ripartizione di cui all’articolo 27 LAsi.

Cpv. 6

La SEM decide autonomamente circa le misure di sostegno operative e tecniche da adottare (cpv. 1 lett. e).

Art. 114

L’attuale articolo 114 disciplina la conclusione di trattati internazionali con Stati membri dell’UE selezionati o organizzazioni internazionali nell’ambito del credito quadro «migrazione».

Cpv. 1 lett. a

La normativa esistente viene ora integrata, senza alcuna modifica materiale, nel capoverso 1 lettera a e subisce una modifica formale. Il termine «credito quadro» è sostituito da «credito d’impegno». L’espressione «implementare un credito d’impegno» è inoltre concretizzata attraverso contributi autorizzati dall’Assemblea federale nel quadro di un credito d’impegno.

Cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Oltre al credito d’impegno «migrazione» (lett. a), è prevista la creazione di un credito d’impegno supplementare «solidarietà Schengen/Dublino» che costituisce la base per il versamento da parte del Consiglio federale di contributi finanziari agli Stati membri