Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Schengen/Dublino o a Stati terzi per le misure nei settori della migrazione, della gestione delle frontiere e dell’asilo. Come per il credito d’impegno «migrazione», le commissioni parlamentari competenti devono essere preventivamente informate (cfr. cpv. 2). Il Consiglio federale può stipulare a tal fine accordi internazionali con gli Stati beneficiari.

Il nuovo credito d’impegno «solidarietà Schengen/Dublino» si differenzia dal credito d’impegno «migrazione» per il fatto che nel versamento dei contributi possono essere presi in considerazione anche Stati terzi e gli Stati associati a Schengen/Dublino. Inoltre, la Svizzera si avvarrà di questo credito d’impegno solamente se, nel contesto dell’UE, tali misure risulteranno opportune a causa di una maggiore pressione migratoria o saranno avviate dall’UE nell’ambito del meccanismo di solidarietà.

Allegato

Nell’articolo 21 LAsi è introdotto il termine «Accordo di associazione Dublino» e si rimanda all’elenco riportato nell’allegato 1. Questo elenco, tuttavia, non è più aggiornato e deve essere integrato con il protocollo Eurodac (lett. e). La stessa modifica è stata inserita anche nella LStrI.

2.7 Necessità di coordinamento

2.7.1 Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento sugli accertamenti

L’articolo 20 AP-LAsi rimanda ora agli articoli 21a e 26 AP-LAsi, inseriti nella LAsi nel quadro del decreto federale concernente l’ordinanza sugli accertamenti. I due progetti devono quindi essere coordinati.

2.7.2 Necessità di coordinamento con il decreto federale concernente il regolamento Eurodac

Il presente avamprogetto modifica formalmente l’articolo 102abiscapoverso 2quaterlettere c e d nonché capoverso 4 AP-LAsi (nuovo rimando al regolamento AMMR e nuovo utilizzo del termine «Stato Dublino»). Poiché la stessa disposizione è modificata anche dal decreto federale concernente l’Eurodac, i due progetti devono essere coordinati di conseguenza.

2.8 Ripercussioni del regolamento AMMR, del regolamento di crisi e dell’atto normativo di attuazione per la Confederazione e i Cantoni

Per la Confederazione (punti 2.8.1 e 2.8.2) e i Cantoni (punto 2.8.3) la nuova registrazione del colloquio Dublino avrà ripercussioni sia finanziarie che sul personale, sia in relazione a un’eventuale partecipazione della Svizzera a misure di solidarietà.