Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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Rapporto esplicativo

Cpv. 3quater

Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza segnatamente:

– lo scopo e la tipologia della registrazione (lett. a): occorre stabilire in particolare se la registrazione audio possa essere utilizzata come mezzo di prova in tribunale. Occorre inoltre disciplinare la modalità di registrazione digitale;

– il luogo e le modalità di conservazione e archiviazione della registrazione (lett. b): occorre garantire modalità di conservazione e di archiviazione che impediscano la trasmissione involontaria a terzi di registrazioni audio e video. Per motivi tecnici, una conservazione nell’attuale dossier SIMIC (eDossier) non è al momento possibile. Tuttavia, nell’ambito di un progetto già in corso, quest’ultimo sarà sostituito dal dossier eGov, che consentirà di conservare registrazioni audio e video. La conservazione delle rispettive registrazioni potrebbe quindi divenire possibile nell’ambito del futuro dossier eGov. In questo caso, secondo attuale stato delle conoscenze, non sarebbe necessario modificare la legge federale del 20 giugno 200351 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Attualmente il progetto è in fase di riprogrammazione e si prevede che il dossier eGov non potrà essere introdotto entro il termine previsto di due anni. Per tale motivo, il Consiglio federale dovrà disciplinare una possibile soluzione transitoria a livello di ordinanza.

L’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200652 stabilisce già oggi che i dati del settore dell’asilo conservati in SIMIC debbano essere archiviati in ogni caso (art. 18 cpv. 2 ordinanza SIMIC). Negli altri casi la questione dell’archiviazione è disciplinata da un accordo tra la SEM e l’Archivio federale (AF) secondo il quale spetta all’AF decidere se le registrazioni siano degne di archiviazione o meno;

– le modalità del diritto di consultare gli atti e gli accessi alla registrazione (lett. c e d): oltre alle modalità del diritto di consultare gli atti, anche gli accessi concreti alle registrazioni devono essere disciplinati e limitati di conseguenza. Qualora le registrazioni sonore venissero conservate in SIMIC, l’accesso dovrà essere disciplinato nell’ordinanza SIMIC;

– la procedura in caso di guasto tecnico o di registrazione errata (lett. e): è necessario stabilire come procedere se durante la registrazione si constata un guasto tecnico e il colloquio non viene registrato o viene registrato in modo lacunoso, o se dopo il colloquio si constata che la registrazione è errata.

Cpv. 4

Nella LAsi, anziché « Stato vincolato da un Accordo di associazione alla normativa di Dublino» si utilizza ora il termine «Stato Dublino»; la modifica è puramente formale.

51RS 142.51

52 RS 142.513