Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
Art. 107a cpv. 2–4
Cpv. 2
Questo capoverso è completato con il primo periodo dell’attuale capoverso 3. Si precisa che i termini si intendono in giorni lavorativi e non in giorni civili.
Cpv. 3
Il primo periodo corrisponde all’attuale secondo periodo del capoverso 3. Il secondo periodo del capoverso 3 rimanda al termine di cui all’articolo 109 capoverso 3 LAsi, precisando quindi che il TAF decide in merito a un ricorso entro cinque giorni lavorativi dal conferimento dell’effetto sospensivo. Il regolamento AMMR fissa il termine per l’esame da parte del tribunale a un massimo di tre settimane. Sulla base dell’esperienza maturata finora, si propone tuttavia di mantenere il termine di trattamento di cinque giorni da parte del TAF per i casi Dublino. Una proroga di tale termine obbligherebbe le persone interessate ad attendere più a lungo la decisione nei centri della Confederazione.
Anche il termine di ricorso di cinque giorni lavorativi può essere mantenuto, giacché il regolamento AMMR prevede all’articolo 43 paragrafo 2 un termine minimo di una settimana per la presentazione di un ricorso.
Cpv. 4
L’articolo 43 paragrafo 1 del regolamento AMMR riporta un elenco esaustivo dei motivi di ricorso (si veda in merito il commento all’art. 43 regolamento AMMR, punto 2.3.3). A esso rimanda il nuovo capoverso 4.
Art. 113a Misure di sostegno a favore degli Stati Schengen o Dublino
Cpv. 1
Per l’attuazione del credito d’impegno «Solidarietà Schengen/Dublino», in virtù dell’articolo 114 capoverso 1 lettera b LAsi la Confederazione può ora decidere, in particolare in caso di aumento della pressione migratoria di altri Stati Schengen/Dublino, misure di sostegno solidale a tali Stati o a Stati terzi. Queste misure possono essere adottate ad hoc su richiesta dello Stato interessato oppure nell’ambito della partecipazione volontaria della Svizzera a misure di solidarietà nell’ambito del meccanismo di solidarietà dell’UE (parte IV del regolamento AMMR). Gli Stati interessati possono inoltre ricevere un sostegno indiretto tramite contratti di progetto con organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative.
Oltre all’accoglienza di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti, apolidi o cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, queste misure possono assumere anche la forma di contributi finanziari agli strumenti esistenti dell’UE. Possono inoltre essere decise misure alternative, come l’assistenza tecnica e/o in termini di personale a favore dei rispettivi Paesi partner.