Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
rimando al regolamento Dublino III nella lettera c deve essere modificato. Nella lettera d e nel capoverso 4 si deve utilizzare il termine «Stato Dublino». Poiché questa disposizione viene modificata anche nel quadro del decreto federale concernente l’Eurodac, occorre prevedere un corrispondente coordinamento.
Art. 102b Comunicazione di dati personali a uno Stato Dublino
Rubrica
Ora si utilizza il termine «Stato Dublino».
Cpv. 1
Si tratta di una modifica redazionale. Dato che sono stati aggiunti due nuovi capoversi (cpv. 2 e 3), nel capoverso 1 viene inserita senza alcuna modifica materiale la precedente norma dell’articolo 102b. Inoltre viene ora utilizzato il termine «Stato Dublino».
Cpv. 2
L’articolo 48 del regolamento AMMR disciplina lo scambio di informazioni utili attraverso il canale elettronico di trasmissione di dati «DubliNet» prima del trasferimento. Per motivi di trasparenza si precisa che la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati Dublino avviene attraverso la rete di comunicazione elettronica dell’UE «DubliNet».
Art. 102c Comunicazione di dati personali a uno Stato che non è uno Stato
Dublino
La rubrica è modificata; si utilizza il termine «Stato non-Dublino».
Art. 102g cpv. 2 e 3
Il capoverso 2 lettera a corrisponde all’attuale capoverso 2.
Il vigente capoverso 3 è abrogato e il suo contenuto è trasferito, senza alcuna modifica materiale, nel capoverso 2 lettera b.
Il nuovo capoverso 2 lettera c riguarda la consultazione sulla procedura d’asilo e, in virtù dell’articolo 11 del regolamento AMMR, comprende ora anche l’informazione sulla procedura Dublino. Il promemoria sulla procedura d’asilo sarà integrato di conseguenza. Le informazioni vanno fornite quanto prima e in forma adeguata dopo la presentazione della domanda d’asilo.
Art. 106 cpv. 2
I motivi di ricorso nella procedura d’asilo e Dublino sono disciplinati dall’articolo 106 LAsi. Il capoverso 2 rimanda ora all’articolo 107a capoverso 4 LAsi (si veda il commento all’art. 107a AP-LAsi).