Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine

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federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 199753 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Nella fattispecie non vi è nessuna competenza particolare del Consiglio federale conferita per legge o per trattato; inoltre, non si tratta di un trattato di portata limitata. Ne deriva che l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di questi scambi di note.

L’avamprogetto è compatibile in particolare anche con l’articolo 121a Cost. (si veda in proposito il punto 2.5.2).

2.9.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Con il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi quali sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac, la Svizzera adempie ai propri impegni nei confronti dell’UE assunti nel quadro dell’AAD, garantendo in tal modo un’applicazione uniforme delle disposizioni relative alla procedura Dublino.

Il recepimento del regolamento AMMR e del regolamento di crisi, come pure le modifiche legislative che ne derivano, sono tra l’altro conformi alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)54 e alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati55 (Convenzione di Ginevra) emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 196756.

Il recepimento dei due regolamenti UE e le modifiche legislative che ne derivano sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

2.9.3 Forma del decreto federale e dell’atto normativo di attuazione

Il recepimento dei regolamenti UE non implica l’adesione della Svizzera a un’organizzazione di sicurezza collettiva o a una comunità sopranazionale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei pertinenti scambi di note non sottostà pertanto al referendum obbligatorio di cui all’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost.

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200257 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le

53 RS 172.010

54 RU 1974 2151; FF 1974 I 1035 (RS 0.101)

55 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30).

56 Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.301).

57 RS 171.10