Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/46: Recepimento e trasposizione delle basi legali relative al Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE (sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino) · 219 pagine
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Rapporto esplicativo
disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.
I presenti scambi di note sono conclusi a tempo indeterminato, possono però essere denunciati in qualsiasi momento e non prevedono alcuna adesione a un’organizzazione internazionale. Tuttavia, il regolamento AMMR non include solo disposizioni importanti che contengono norme di diritto, ma richiede anche modifiche legislative. Il decreto federale che approva il trattato sottostà quindi a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.
L’Assemblea federale approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti a referendum (art. 24 cpv. 3 LParl).
Ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche di legge necessarie alla trasposizione di un trattato internazionale che sottostà a referendum facoltativo possono essere incluse nel decreto di approvazione.
Le modifiche di legge proposte sono necessarie per l’attuazione del regolamento AMMR e derivano direttamente dagli obblighi stabiliti in tale atto. Il disegno del testo di attuazione può dunque essere incluso nel decreto di approvazione.
2.9.4 Protezione dei dati
Per quanto riguarda la protezione dei dati, per motivi di trasparenza vengono precisati unicamente gli articoli 111a AP-LStrI e 102a AP-LAsi, i quali disciplinano lo scambio di dati tra il Dublin-Office svizzero, che ha sede presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), e le altre autorità competenti degli altri Stati Dublino.
Il trattamento dei dati da parte della SEM si basa sulla legge federale del 25 settembre 202058 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD) ed è assoggettato alla sorveglianza dell’IFPDT.59
Nel regolamento AMMR, le disposizioni in materia di protezione dei dati sono ora disciplinate nell’articolo 72.
Nell’UE il trattamento dei dati personali deve essere conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati, alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati nella procedura Dublino deve avvenire conformemente a tali regolamenti UE e alla suddetta direttiva UE. Tuttavia, solo la direttiva 2016/680 è parte dell’acquis di Schengen ed è quindi vincolante per la Svizzera. A differenza della direttiva, il regolamento generale sulla protezione dei dati non è applicabile in Svizzera, che tuttavia ha tenuto conto del regolamento UE nell’ambito della revisione della legge sulla protezione dei dati, al fine di garantire un livello di protezione dei dati equivalente a quello del diritto dell’UE.
58 RS 235.1
59 Cfr. art. 27 LPD (RS 235.1) nonché art. 4 e 49 segg. della nuova legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (FF 2020 6695).